Sez. U, Ordinanza n. 17300 del 14/11/2003 (Rv. 568197 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Arbitrato estero - Discussione sul patto compromissorio - Eventualità e successività della - Richiesta di esame immediato del rapporto contrattuale - Validità del compromesso o della clausola compromissoria - Questione di giurisdizione - Configurabilità - Esclusione - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE
È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione rivolto a far valere la carenza di giurisdizione del giudice adito, così come di ogni altro giudice della repubblica italiana, quando, senza neppure discutere dell'esistenza tra le parti di un compromesso o di una clausola compromissoria per arbitrato estero, si richieda, in via diretta ed immediata, un accertamento relativo alla natura del rapporto intercorso tra le varie parti di un contratto (nella specie: avente ad oggetto l'esame di disegni e progetti tecnici dell'imbarcazione per l'omologazione al massimo livello nel proprio registro) all'esito del quale dibattere, in via eventuale e successiva, della possibilità di applicazione della clausola compromissoria anche nei confronti di una delle dette parti del rapporto contrattuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)