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Sez. 2, Sentenza n. 53623 del 17/11/2016 Ud. (dep. 16/12/2016) Rv. 268641 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - IN GENERE | Deviazione di un corso d'acqua e modificazione dello stato dei luoghi - Reato di cui all'art. 632 cod. pen. - Contratto di appalto per l'esecuzione di lavori su un fondo - Condotta posta in essere dall'appaltatore - Responsabilità dell'appaltante - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268641-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - IN GENERE

Ai fini della configurabilità del concorso dell'appaltante nel reato di cui all'art. 632 cod. pen., punibile solo a titolo di dolo specifico, qualora la condotta sia stata commessa materialmente dall'appaltatore, durante l'esecuzione del contratto, è necessaria la prova della compartecipazione criminosa e cioè che l'appaltante abbia posto in essere, a sua volta, una condotta commissiva dolosa od omissiva dolosa ed in tale seconda ipotesi vanno accertati i presupposti per l'applicabilità dell'art. 40, comma secondo, cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 632

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)