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Sez. L, Sentenza n. 4037 del 05/12/1975 (Rv. 378335 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO - AGENTE DI COMMERCIO - PROPAGANDISTA SCIENTIFICO DI MEDICINALI - DIFFERENZE - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - SOGGETTI - CONTRATTO COLLETTIVO DEL 1956 PER GLI AGENTI DI COMMERCIO - INAPPLICABILITA AI PROPAGANDISTI DI MEDICINALI.*
Stato
decisa il 1975-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378335-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO - AGENTE DI COMMERCIO - PROPAGANDISTA SCIENTIFICO DI MEDICINALI - DIFFERENZE - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - SOGGETTI - CONTRATTO COLLETTIVO DEL 1956 PER GLI AGENTI DI COMMERCIO - INAPPLICABILITA AI PROPAGANDISTI DI MEDICINALI.*

Non puo confondersi l'attivita di mera propaganda scientifica di prodotti medicinali con quella dell'agente di commercio, giacche il propagandista deve limitarsi ad illustrare le caratteristiche dei medicinali prodotti dall'impresa con la quale egli collabora, senza essere obbligato a promuovere contratti nell'interesse della stessa. Pertanto il CCNL 20 giugno 1956 per gli agenti di commercio, reso esecutivo erga omnes con DPR n 74 del 1959, non si applica ai detti propagandisti, dovendosi ritenere che la partecipazione alla sua stipulazione del Sindacato degli agenti propagandisti di specialita medicinali sia dovuta al fatto che talora (ma non necessariamente) il propagandista svolge anche l'attivita di agente. (V 3180/74, mass n 371668).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2229, Contr. Coll. 20/06/1956 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)