Sez. 3, Sentenza n. 1334 del 08/02/1991 (Rv. 470844 - 01)
Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto | In genere - Qualità di coltivatore diretto del fondo - Requisiti - Attività di lavorazione della terra - Necessità - Affitto di un fondo da parte di una azienda zootecnica a scopo di pascolo - Qualità di coltivatore diretto del titolare dell'azienda - Esclusione.
Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto
La qualità di coltivatore diretto del fondo, al fine della spettanza del diritto di prelazione e riscatto di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, postula un'attività di lavorazione della terra, e, quindi, non coincide con quella di piccolo imprenditore agricolo, di modo che deve essere negata al titolare di un'azienda zootecnica, che affitti il fondo al solo scopo di utilizzarlo per pascolo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2083, Cod. Civ. art. 2135, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)