Sez. 3, Sentenza n. 28419 del 28/11/2008 (Rv. 606213 - 01)
NOTARIATO - ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEI NOTAI - COMPETENZA TERRITORIALE | Svolgimento di attività continuativa e stabilizzata in comune monosede - Diritto del titolare al risarcimento del danno - Sussistenza - Danno in re ipsa - Esclusione - Liquidazione - Criteri.
NOTARIATO - ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEI NOTAI - COMPETENZA TERRITORIALE
Nei comuni ove è prevista una sola sede notarile, il titolare di quest'ultima ha diritto di essere risarcito del danno causatogli dai colleghi che vi esercitino un'attività continuativa e stabilizzata ovvero non meramente accessoria sotto il profilo funzionale ed economico. La liquidazione, fermo restando che non è configurabile il danno "in re ispsa", dovrà tenere conto del fatto di comune esperienza secondo cui la presenza di un altro notaio nel comune monosede incide negativamente sull'attività del titolare e potrà essere equitativamente determinata ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. assumendo a base della liquidazione equitativa il volume d'affari del notaio titolare e di quello oconcorrente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)