Sez. 2, Sentenza n. 1321 del 03/02/1993 (Rv. 480653 - 01)
Procedimento civile - Notificazione - A persona irreperibile | Deposito di copia dell'atto presso l'ufficio di una frazione del Comune - Nullità della notifica - Sussistenza.
Procedimento civile - Notificazione - A persona irreperibile
L'art. 140 cod. proc. civ., prescrivendo per la validità della notifica con il rito degli irreperibili il deposito di copia dell'atto presso la casa comunale, si riferisce alla sede del Comune. Pertanto, è nulla la notificazione quando il deposito dell'atto sia avvenuto presso l'ufficio di una frazione del Comune, impropriamente designato nella relazione dell'ufficiale giudiziario quale casa comunale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 33 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 34 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)