Sez. 4, Sentenza n. 26131 del 03/06/2008 Ud. (dep. 30/06/2008) Rv. 241004 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CIRCOLAZIONE DI PEDONI | Condotta dell'utente della strada - Irregolarità dell'altrui condotta - Previsione - Necessità.
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CIRCOLAZIONE DI PEDONI
In tema di responsabilità da sinistri stradali, l'utente della strada deve regolare la propria condotta in modo che essa non costituisca pericolo per la sicurezza di persone e cose, tenendo anche conto della possibilità di comportamenti irregolari altrui, sempre che questi ultimi non risultino assolutamente imprevedibili. (Nella specie, è stata esclusa la colpa generica del conducente dell'autovettura coinvolta in un sinistro stradale cui era seguita la morte della persona trasportata, poiché si è ritenuto che il conducente dell'altra autovettura aveva provocato imprevedibilmente l'incidente, ponendosi alla guida in stato d'etilismo acuto che non gli consentiva di controllare adeguatamente la marcia del proprio veicolo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)