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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10927 del 07/05/2018 (Rv. 648282 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - ASSISTENZA MORALE E MATERIALE E COLLABORAZIONE | Separazione personale - Spese sostenute dai coniugi per i bisogni della famiglia nel corso del matrimonio - Diritto al rimborso - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648282-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - ASSISTENZA MORALE E MATERIALE E COLLABORAZIONE

Poichè durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis, primo comma, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva dichiarato la compensazione tra quanto versato dall'attore per la Tarsu relativa all'immobile assegnato alla moglie in sede di separazione, con il credito vantato da quest'ultima a titolo di rimborso delle spese per le utenze domestiche sostenute durante il matrimonio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 316 bis com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)