Sez. 2, Sentenza n. 1479 del 03/05/1969 (Rv. 340291 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - RIGUARDANTI IN PARTICOLARE - IMPIANTI DI USO COMUNE PORTINERIA - SERVIZIO PREDISPOSTO CON REGOLAMENTO DI CONDOMINIO CONTRATTUALE - ELIMINAZIONE - DELIBERAZIONE A MAGGIORANZA - VALIDITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - RIGUARDANTI IN PARTICOLARE - IMPIANTI DI USO COMUNE PORTINERIA - SERVIZIO PREDISPOSTO CON REGOLAMENTO DI CONDOMINIO CONTRATTUALE - ELIMINAZIONE - DELIBERAZIONE A MAGGIORANZA - VALIDITA.*
Se il regolamento condominiale, predisposto dal costruttore ed accettato dai condomini nei singoli Atti di acquisto, si limita, nello interesse collettivo di costoro, ad istituire e disciplinare un servizio condominiale (nella specie portierato) tendente essenzialmente alla custodia e pulizia delle cose comuni, senza attribuire ad alcuno dei condomini speciali diritti e vantaggi, e lecita la sostituzione di quel servizio, riconosciuto oneroso, con altri mezzi idonei (C.d. portiere automatico) deliberata dalla maggioranza dell'assemblea dei condomini e non all'unanimita, non versandosi nella ipotesi di cui all'art.1120, secondo comma, cod.civ.. (Conf. 158-66, massima n.320304).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)