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Sez. 5, Sentenza n. 20431 del 26/09/2014 (Rv. 632166 - 01)

TRIBUTI (IN GENE) | Cartella di pagamento - aArt.36 bis, comma 3, del d.P.R. n.600 del 1973 e 54 bis, comma 3, del d.P.R. del d.P.R. n.633 del 1972 - Comunicazione al contribuente dell'esito della liquidazione - Omissione - Nullità della cartella - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632166-01

TRIBUTI (IN GENE)

In tema di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, è legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito della liquidazione, rispettivamente prevista dal comma 3 dell'art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n.600 e dal comma 3 dell'art. 54 bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, sia perché le norme citate non prevedono alcuna sanzione, in temini di nullità, per il suo inadempimento, sia perché tale comunicazione, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell'interessato ed esula, quindi, dall'ambito dell'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio. nei confronti dell'emittenda cartella di pagamento.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)