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Sez. U, Sentenza n. 12265 del 05/07/2004 (Rv. 574110 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO | Ordine di integrazione del contraddittorio - Disciplina ex art. 331 cod. proc. civ. - Applicabilità al giudizio relativo alla denuncia di conflitto negativo di giurisdizione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574110-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

La disciplina di cui all'art. 331 cod. proc. civ., relativa all'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili in sede di impugnazione, trova applicazione anche nel giudizio di cui all'arte. 362, secondo comma, cod. proc. ci., instaurato a seguito di denuncia di conflitto negativo di giurisdizione, perché, pur dovendosene escludere la natura impugnatori, tuttavia tale giudizio si concreta, sotto il profilo formale, in un procedimento destinato a svolgersi dinanzi ad un organo giudiziario sovraordinato a quelli che hanno emesso le pronunce causative del conflitto, sicché anche il comportamento della parte inadempiente all'ordine di integrazione del contraddittorio assume un rilievo coerente a tale assetto formale e soggiace alle stesse regole dettate per il giudizio di impugnazione in senso stretto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)