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Sez. L, Sentenza n. 7487 del 08/07/1993 (Rv. 483050 - 01)

Impiego pubblico - Impiegati dello Stato - Benefici combattentistici | Attribuzione di aumenti periodici o della qualifica o classe retributiva superiore - Obbligazione facoltativa - Configurabilità - Modificazione della relativa disciplina ex art. 2 legge n. 336 del 1970 per effetto dell'art. 3 legge n. 824 del 1971 - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483050-01

Impiego pubblico - Impiegati dello Stato - Benefici combattentistici

In tema di benefici combattentistici, l'art. 2 della legge n. 336 del 1970, che prevede al primo comma l'attribuzione di aumenti periodici di stipendio paga o retribuzione ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, e al secondo comma stabilisce che a richiesta degli stessi destinatari del beneficio o dei loro eredi aventi diritto alla pensione di riversibilità spetta, anziché l'attribuzione dei suddetti aumenti periodici, la qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta, configura un'obbligazione facoltativa, con una prestazione principale, unica e determinata fin dall'origine, ed una prestazione facoltativa, dovuta solo subordinatamente, se eventualmente preferita dal creditore. Tale disciplina non è stata modificata dall'art. 3, terzo comma della successiva legge 9 ottobre 1971 n. 824, che, stabilendo la cumulabilità dei benefici di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 336 del 1970 cit., non ha sostituito alla previsione di un'obbligazione con facoltà alternativa, il cui oggetto è costituito da una singola prestazione, l'attribuzione di due distinti autonomi benefici cumulabili tra loro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1285, Cod. Civ. art. 1286, Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)