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Ordinamento del notariato e degli archivi notarili

Testo in vigore al

Titolo VI. Della vigilanza sui notari, sui Consigli e sugli archivi - Delle ispezioni, delle pene disciplinari e dei procedimenti per l'applicazione delle medesime.

Capo I. Della vigilanza e delle ispezioni.

Art. 127

1. Il ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sopra tutti i notari, i Consigli e gli archivi notarili, e puo' ordinare le ispezioni che creda opportune.

2. La stessa vigilanza spetta ai procuratori generali presso le Corti d'appello, ed ai procuratori del Re, nei limiti delle rispettive giurisdizioni.

Art. 128

1. Nel primo semestre successivo di ogni biennio i notari dovranno presentare personalmente, o per mezzo di speciale procuratore, al Consiglio notarile i repertori, i registri e gli atti rogati nell'ultimo biennio per l'ispezione dei medesimi.

2. Il notaro che non adempie a quest'obbligo sara' punito con la sospensione, che durera' fino a che vi abbia ottemperato.

3. In tali ispezioni si curera' di accertare specialmente se nella redazione e conservazione degli atti, dei registri e dei repertori, nella riscossione e nel versamento delle tasse, siano state osservate le disposizioni di legge.21

Art. 129

1. Le ispezioni saranno eseguite:

  1. 1° agli atti e repertori dei notari, dal presidente del Consiglio notarile o da un consigliere da lui delegato, unitamente al conservatore dell'archivio notarile del distretto od a chi ne fa le veci. Nel caso che chi fa le veci del conservatore non sia fornito dei requisiti per la nomina a notaro e, in genere, in tutti i casi in cui ragioni speciali lo consiglino, il ministro di grazia e giustizia puo' delegare di volta in volta il conservatore di altro archivio;

  2. 2° agli atti del presidente del Consiglio notarile e dei notari ispezionanti gli atti notarili, da un ispettore superiore del Ministero.

2. Le ispezioni di questi ultimi atti potranno anche essere eseguite da un funzionario della magistratura giudicante o del pubblico ministero delegato dai capi della Corte d'appello del distretto.

Art. 130

1. Per l'ispezione degli atti di ogni notaro e' dovuto, tanto al presidente del Consiglio notarile o al notaro da lui delegato, quanto al conservatore d'archivio o a chi ne fa le veci, una indennita' nella misura di lire dieci fino ai primi cento atti esaminati, e di lire cinque per ogni cento atti successivi.

2. Nel caso che gli atti ispezionati non raggiungano i limiti sopra indicati, e' dovuta parimente l'indennita' per intero, come sopra stabilita.2021

Art. 131

1. Il Governo del Re e' autorizzato ad aumentare di quattro il numero degli attuali ispettori superiori del Ministero di grazia e giustizia, per sopraintendere a tutto il servizio delle ispezioni notarili, e a dare le occorrenti disposizioni per il regolare andamento del medesimo.

Art. 132

1. Indipendentemente dalle verificazioni ordinarie e periodiche di cui all'art. 128, il ministro di grazia e giustizia puo' far procedere ad ispezioni straordinarie anche ai fini di controllare le operazioni di verifica di cui all'art. 129.

2. Qualora in seguito ad ispezione straordinaria, venga accertata alcuna irregolarita' punibile con pena superiore all'ammenda di lire cinquanta, le spese dell'ispezione saranno a carico di chi vi avra' dato causa; nel caso contrario saranno a carico del Ministero.

3. Ugualmente se risultassero delle irregolarita' commesse nelle ispezioni dal notaro o dal conservatore ispezionante, i responsabili saranno tenuti a rimborsare le spese dell'ispezione, senza pregiudizio dell'applicazione delle pene disciplinari stabilite dalla presente legge.

Art. 133

1. Di ciascuna ispezione sara' steso processo verbale in doppio esemplare in carta libera, da compilarsi e conservarsi secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento.

Art. 134

1. Tutte le spese per il servizio delle ispezioni (compresi gli stipendi ed indennita' agli ispettori superiori), quelle pel funzionamento della Commissione di cui all'art. 98 e le altre in genere occorrenti per esecuzione della presente legge saranno pagate sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia, ed il relativo ammontare sara' prelevato sui sopravanzi degli archivi notarili esistenti presso la Cassa dei depositi e prestiti.

Capo II. Delle pene disciplinari.

Art. 135

1. Le pene disciplinari per i notari che mancano ai propri doveri sono:

  1. 1° l'avvertimento;

  2. 2° la censura;

  3. 3° l'ammenda;

  4. 4° la sospensione;

  5. 5° la destituzione.

2. Tali pene si applicano indipendentemente da quelle comminate da altre leggi, ed anche nel caso che l'infrazione non produca la nullita' dell'atto, o che il fatto non costituisca altro reato.

Art. 136

1. L'avvertimento consiste in un rimprovero al notaro per la mancanza commessa, con esortazione a non ricadervi.

2. La censura e' una dichiarazione formale di biasimo per la mancanza commessa, e copia del relativo provvedimento deve rimanere affissa per 15 giorni alla porta esterna della sala delle rinnioni del Consiglio notarile.

Art. 137

1. E' punito con l'ammenda da L. 5 a L. 50 il notaro che contravviene alle disposizioni dei numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 dell'art. 51 e degli articoli 53, 59, 65, 66, 70, 72 e che nella conservazione degli atti e nella tenuta del repertorio, contravviene alle disposizioni degli articoli 61 e 62.

2. E' punito con l'ammenda da L. 50 a L. 400 il notaro che contravviene elle disposizioni dell'art. 26, dei numeri, 1, 8, 10, 11, 12 dell'art. 51 e del capoverso dell'art. 67.

3. E' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 500 il notaro che durante la sospensione o l'inabilitazione rilascia copie, certificati od estratti.3

Art. 138

1. E' punito con la sospensione da uno a sei mesi il notaro:

  1. 1° che e' recidivo nella contravvenzione di cui all'art. 26;3

  2. 2° che contravviene alle disposizioni degli articoli 54, 55, 56 e 57;

  3. 3° che non conserva, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati;

  4. 4° che non tiene il repertorio prescritto dall'art. 62, oppure lo pone in uso senza le forme prescritte dall'art. 64;

  5. 5° che e' recidivo nelle contravvenzioni di cui ai numeri 1, 8, 10, 11, 12 dell'art. 51;

  6. 6° che si oppone alle ispezioni di cui all'art. 128 o le rende altrimenti impossibili.

2. E' punito con la sospensione da sei mesi ad un anno, il notaro che contravviene alle disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 47, 48 e 49.

3. La sospensione produce, oltre alla decadenza dalla qualita' di membro del Consiglio, la privazione del diritto di eleggibilita' fino a due anni dopo cessata la sospensione medesima.

Art. 139

1. E' inabilitato di diritto all'esercizio delle sue funzioni il notaro:

  1. 1° contro il quale sia stato rilasciato mandato di cattura;

  2. 2° che sia stato condannato per alcuno dei reati indicati nell'art. 5, n. 3, con sentenza non ancora passata in cosa giudicata, e quando sia stata pronunciata la destituzione con sentenza o con provvedimento non ancora definitivi;50

  3. 3° che, condannato per qualunque altro reato ad una pena restrittiva della liberta' personale, la stia scontando.

Art. 140

1. Puo' essere inabilitato all'esercizio delle sue funzioni: il notaro contro il quale si sia iniziato procedimento per contravvenzione notarile punibile con la destituzione, o per alcuno dei reati indicati nell'art. 5, n. 3; e il notaro contro il quale sia stata pronunciata condanna non definitiva per qualunque altro reato, a pena restrittiva della liberta' personale non inferiore a tre mesi.

Art. 141

1. Qualora l'inabilitazione di cui al n. 3 dell'art. 139 si protragga per oltre un anno, il notaro cessa definitivamente dall'esercizio ed il suo posto diviene vacante.

2. Egli potra' essere riammesso all'esercizio concorrendo nuovamente ad un posto vacante.

Art. 142

1. E' punito con la destituzione:

  1. 1) il notaro che continua nell'esercizio durante la sospensione o l'inabilitazione, salvo il disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 137;

  2. 2) il notaro che e' recidivo nelle contravvenzioni all'art. 27, o nelle contravvenzioni indicate nell'art. 138, nn. 2, 3, 4, o che e' una seconda volta recidivo nelle contravvenzioni all'art. 26 o ai nn. 1, 8, 11, 12 dell'art. 51;

  3. 3) il notaro che abbandona il luogo di sua residenza in occasione di malattie epidemiche o contagiose;

  4. 4) il notaro che dolosamente non ha conservato i repertori o gli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati, salvo le pene maggiori sancite dal Codice penale.

2. E' destituito di diritto il notaro che ha riportato una delle condanne indicate nell'art. 5, n. 3, o che e' stato con sentenza interdetto dall'ufficio di giurato.50

Art. 143

1. Salvo particolari disposizioni diverse, si applicano al notaro, per quanto riguarda gli altri repertori e registri che le leggi gli fanno obbligo di tenere, le stesse pene comminate per l'irregolare tenuta o la mancanza del repertorio.

Art. 144

1. Se nel fatto imputato al notaro concorrono circostanze attenuanti, la sospensione e la pena pecuniaria possono essere diminuite di un sesto, e puo' essere sostituita alla destituzione, la sospensione, ed alla censura l'avvertimento.

Art. 145

1. Si avra' la recidiva sempre che la nuova contravvenzione sia commessa nei cinque anni dalla precedente condanna.

Art. 146

1. L'azione disciplinare contro i notari per le infrazioni da loro commesse alle disposizioni della presente legge, punibili con l'avvertimento, la censura e l'ammenda, la sospensione e la destituzione, si prescrive in quattro anni dal giorno della commessa infrazione, ancorche' vi siano stati atti di procedura.50

2. La condanna ad una delle dette pene si prescrive nel termine di cinque anni compiuti dal giorno in cui fu pronunciata.

Art. 147

1. Il notaro che in qualunque modo comprometta con la sua condotta nella vita pubblica o privata la sua dignita' e reputazione e il decoro e prestigio della classe notarile, o con riduzioni degli onorari e diritti accessori faccia ai colleghi illecita concorrenza, e' punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno, e nei casi piu' gravi con la destituzione. La destituzione sara' sempre applicata qualora il notaro, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per contravvenzione alla disposizione del presente articolo, vi contravvenga nuovamente.