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Sez. 3, Sentenza n. 601 del 21/02/1969 (Rv. 338817 - 01)

NOTAIO - CONTRAVVENZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE E DEPOSITO DEL RICORSO - TERMINE.*
Stato
decisa il 1969-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338817-01

NOTAIO - CONTRAVVENZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE E DEPOSITO DEL RICORSO - TERMINE.*

A norma degli artt 155 e 156 della legge notarile 16 febbraio 1913 n.89, il ricorso per Cassazione nei procedimenti disciplinari a carico di notai, tanto se proposto dal PM, che dal notaio, deve essere, a pena di inammissibilita, non solo notificato ma anche depositato nella cancelleria della Corte suprema entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata. (V. 2490-66, massima n.324809).*

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 156, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 155

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)