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Sez. U, Sentenza n. 3228 del 16/05/1986 (Rv. 446222 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - RINUNCIA AL RICORSO - MANCATA ACCETTAZIONE AD OPERA DELLA CONTROPARTE - RICHIESTA DI AFFERMAZIONE DELLA GIURISDIZIONE CONTESTATA - CONDANNA DEL RICORRENTE AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446222-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - RINUNCIA AL RICORSO - MANCATA ACCETTAZIONE AD OPERA DELLA CONTROPARTE - RICHIESTA DI AFFERMAZIONE DELLA GIURISDIZIONE CONTESTATA - CONDANNA DEL RICORRENTE AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA - AMMISSIBILITÀ.*

La rinuncia al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione non osta a che la controparte, non accettando tale rinuncia, possa chiedere l'affermazione della giurisdizione contestata con detto ricorso e la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 primo comma cod. proc. civ.. (V 4948/84, mass n 436821).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)