Sez. L, Sentenza n. 5233 del 02/12/1977 (Rv. 388879 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - INAM - IN GENERE - INDENNITA VERSATE NEL PERIODO DI CARENZA ASSICURATIVA, SOMME CORRISPOSTE AGLI AMMALATI IN GIORNATA FESTIVA OD AI LAVORATORI PER PERMESSI O PER CONGEDO MATRIMONIALE - CARATTERE RETRIBUTIVO - SOGGEZIONE AI CONTRIBUTI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - INAM - IN GENERE - INDENNITA VERSATE NEL PERIODO DI CARENZA ASSICURATIVA, SOMME CORRISPOSTE AGLI AMMALATI IN GIORNATA FESTIVA OD AI LAVORATORI PER PERMESSI O PER CONGEDO MATRIMONIALE - CARATTERE RETRIBUTIVO - SOGGEZIONE AI CONTRIBUTI.*
Anche prima dell'entrata in vigore dell'art 12 della legge n 153 del 1969 (contenente norme sulla revisione degli ordinamenti pensionistici ed in materia di sicurezza sociale), erano soggette a contribuzione per previdenza e assistenza sociale (nella specie, a favore dell'INAM) le indennita per infortunio e malattia, compreso il cosiddetto periodo di carenza assicurativa, le somme corrisposte agli ammalati in giornata festiva e quelle corrisposte in occasione di permessi e di congedo matrimoniale previste da norme collettive, ancorche la loro esatta Determinazione fosse rimessa al prudente criterio del datore di lavoro. Infatti, a norma degli artt 27 e 28 DPR n 797 del 1955 (tu sugli assegni familiari), le dette somme facevano parte della retribuzione, comprendente non soltanto gli emolumenti corrispondenti ad una specifica prestazione del lavoratore, ma anche tutte le somme aventi origine e titolo nel rapporto di lavoro. (Conf 3847/75, mass n 378081).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 28, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)