Sez. 2, Sentenza n. 51 del 10/01/1964 (Rv. 300081 - 01)
POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA DA SPOGLIO - L'ATTO DI SPOGLIO - DIFFERENZA TRA SPOGLIO E TURBATIVA - SPOGLIO PARZIALE (RIDUZIONE O RESTRIZIONE DELLE FACOLTA O COMODITA) - DIFFERENZA DALLA MOLESTIA.*
POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA DA SPOGLIO - L'ATTO DI SPOGLIO - DIFFERENZA TRA SPOGLIO E TURBATIVA - SPOGLIO PARZIALE (RIDUZIONE O RESTRIZIONE DELLE FACOLTA O COMODITA) - DIFFERENZA DALLA MOLESTIA.*
Ai fini della qualificazione dell'Azione proposta dal possessore come di manutenzione o di reintegrazione, deve ritenersi che costituisce molestia qualunque apprezzabile modifica dell'uso della cosa e qualunque limitazione del modo di Esercizio precedente del possesso, operati contro la volonta del possessore, anche se essi non cagionino danni attuali, e che, invece, costituisce spoglio parziale la privazione, pienamente cosciente e consapevole, di parte del possesso, con violenza o clandestinita, tanto se consiste nella soppressione totale del potere di fatto dello spogliato su una parte della cosa, quanto nella riduzione o restrizione delle facolta inerenti al potere esercitato sulla intera cosa. (V 419/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)