Sez. 3, Sentenza n. 3701 del 13/11/1969 (Rv. 343957 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITA (NESSO DI) - INTERRUZIONE DEL RAPPORTO CAUSALE - FATTO DEL DANNEGGIATO RIVOLTO AD IMPEDIRE IL DANNO.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITA (NESSO DI) - INTERRUZIONE DEL RAPPORTO CAUSALE - FATTO DEL DANNEGGIATO RIVOLTO AD IMPEDIRE IL DANNO.*
Si ha interruzione del nesso causale, per effetto del comportamento sopravvenuto del soggetto danneggiato, soltanto quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, si da privare di efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito. Non si ha, invece, interruzione del detto nesso quando, essendo ancora in atto ed in sviluppo il processo produttivo del danno, avviato dal fatto illecito dell'agente, nella situazione di potenzialita dannosa da questo creata si inserisca il comportamento dello stesso soggetto danneggiato, preordinato proprio a fronteggiare e, possibilmente, a neutralizzare le conseguenze di quell'illecito, il quale resta, in tal caso, unico fatto generatore del danno. (nella specie, i giudici di merito avevano accertato che i gravi danni alla produttivita di un oleificio erano stati determinati dalla formazione di depositi salini sulla caldaia, con conseguente surriscaldamento e sfiancamento di questa che tali depositi erano dovuti ad immissione di acqua salina nei pozzi della zona a seguito di guasti in una conduttura sotterranea di acque fortemente saline di proprieta della convenuta che la proprietaria dell'oleificio aveva fatto ricorso ad alcuni accorgimenti tecnici al solo fine di evitare, finche fu possibile, il maggior danno della cessazione dell'attivita produttiva. Detti giudici avevano, pertanto, escluso che il comportamento della danneggiata avesse potuto rompere il nesso di causalita tra il comportamento dell'autrice dell'illecito e lo evento di danno. Il SC, ha giudicato esatta tale conclusione ed ha enunciato il principio che precede).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)