Sez. 1, Sentenza n. 997 del 20/10/1982 Ud. (dep. 03/02/1983) Rv. 157273 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - INCONCILIABILITÀ DELLE ARGOMENTAZIONI - INCONCILIABILITÀ TRA LA PARTE MOTIVA ED IL DISPOSITIVO DELLA DECISIONE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - INCONCILIABILITÀ DELLE ARGOMENTAZIONI - INCONCILIABILITÀ TRA LA PARTE MOTIVA ED IL DISPOSITIVO DELLA DECISIONE.*
La contraddittorietà della motivazione sussiste quando le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti siano tra loro inconciliabili ovvero si manifesti disarmonica tra parte motiva e il dispositivo della decisione. (V mass n 150754; (V mass n 148472; (V mass n 133007).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)