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Sez. 3, Sentenza n. 11335 del 06/10/1982 Ud. (dep. 25/11/1982) Rv. 156365 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - PRESUPPOSTI - PENA PECUNIARIA CONGIUNTA A PENA DETENTIVA - LIMITI ALLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - CONVERSIONE DELLA PENA PECUNIARIA - LEGITTIMITÀ AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE DELLA PENA.*
Stato
decisa il 1982-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156365-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - PRESUPPOSTI - PENA PECUNIARIA CONGIUNTA A PENA DETENTIVA - LIMITI ALLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - CONVERSIONE DELLA PENA PECUNIARIA - LEGITTIMITÀ AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE DELLA PENA.*

Anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 1979, ai fini dell'ammissibilità della sospensione condizionale della pena si deve continuare a tener conto anche della pena pecuniaria, sola o congiunta con quella detentiva, secondo la previsione delle Disposizioni dell'art. 163 cod. pen.. (Conf mass n 147149).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 167 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)