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Sez. 1, Sentenza n. 75 del 12/01/1968 (Rv. 330904 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ICP(ISTITUTO CASE POPOLARI)- DELEGAZIONE DI ATTRIBUZIONI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE LLPP ALL'ICP A NORMA DELLA LEGGE 9 AGOSTO 1954 N 640 (SULLE ABITAZIONI MALSANE) - LIMITI.*
Stato
decisa il 1968-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330904-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ICP(ISTITUTO CASE POPOLARI)- DELEGAZIONE DI ATTRIBUZIONI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE LLPP ALL'ICP A NORMA DELLA LEGGE 9 AGOSTO 1954 N 640 (SULLE ABITAZIONI MALSANE) - LIMITI.*

La legge 9 agosto 1954 n. 640, contenente norme per l'eliminazione delle abitazioni malsane, conferisce all' amministrazione dei lavori pubblici, in via astratta, il potere di delegare le proprie attribuzioni e le relative incombenze agli istituti per le case popolari, mediante una delegazione intersoggettiva, che di regola, ove l'atto di conferimento non disponga diversamente, investe l'ente delegato di specifica Competenza (derivata) e di conseguente legittimazione sostanziale e processuale, limitatamente alla materia che Forma oggetto della delega. Peraltro, l'amministrazione delegante, nell'avvalersi in concreto del suo potere, e libera di contenere la delega nei limiti che reputi piu opportuni, circoscrivendo i compiti specificamente demandati allo ente delegato, fino a riservarsi la piena titolarita del rapporto e la conseguente legittimazione. Da cio consegue che, al fine di accertare se l'attivita dell'ente delegato abbia esorbitato dai limiti ad esso imposti ovvero si sia svolta col rispetto di tali limiti e con le modalita all'uopo stabilite, nonche al fine di stabilire la effettiva titolarita dei rapporti intercorsi tra l'ente delegato e i terzi, occorre procedere caso per caso ad un'indagine sul contenuto e sugli estremi della delega.*

Riferimenti normativi: Legge 09/08/1954 num. 640 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)