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Sez. 3, Sentenza n. 6460 del 17/07/1996 (Rv. 498604 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE | "Periculum in mora" - Desumibilità da elementi oggettivi o soggettivi.
Stato
decisa il 1996-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498604-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE

In tema di sequestro conservativo, il requisito del "periculum in mora" può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, evincibili dal comportamento del debitore, che lasci presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale deprezzamento del suo patrimonio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 671

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)