Sez. 1, Sentenza n. 8863 del 01/06/2012 (Rv. 622737 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - IN GENERE | Sentenza di nullità della dichiarazione di fallimento - Per vizi di natura processuale - Portata - Limiti - Attinenza al rapporto processuale - Conseguenze - Inidoneità al giudicato sostanziale - Nuova dichiarazione di fallimento sulla base dei medesimi elementi di fatto - Preclusione - Insussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - IN GENERE
La sentenza che pronuncia la nullità della dichiarazione di fallimento per vizi di natura processuale ha una portata limitata al rapporto processuale in cui è emessa e, quindi, ancorché definitiva, non è idonea ad assumere l'autorità del giudicato in senso sostanziale. Ne consegue che tale sentenza non osta all'emissione di una nuova dichiarazione di fallimento nei confronti dello stesso soggetto e sulla base di una rivalutazione dei medesimi elementi di fatto.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)