Sez. 2, Sentenza n. 628 del 11/03/1970 (Rv. 345786 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA IN GENERE - MOMENTO DETERMINANTE - STATO DI FATTO DELL'EPOCA DELLA DOMANDA - SUCCESSIVA MODIFICAZIONE DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA.*
COMPETENZA CIVILE - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA IN GENERE - MOMENTO DETERMINANTE - STATO DI FATTO DELL'EPOCA DELLA DOMANDA - SUCCESSIVA MODIFICAZIONE DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA.*
La Competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda (art 5 cod proc civ), senza che le successive modifiche apportate dall'attore alle originarie richieste, nel corso del giudizio, possono avere l'effetto di far degradare la Competenza a favore del giudice inferiore. (V 3700-69, massima n 343956 2093-69, massima n 341375).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)