Sez. 5 - , Sentenza n. 17251 del 27/06/2019 (Rv. 654692 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Soggetti passivi ex art. 63 del d.lgs. n. 507 del 1993 - Portata della norma – Compresenza di un detentore e di un occupante – Responsabilità solidale – Insussistenza - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di TARSU, l'art. 63 del d.lgs. n. 507 del 1993, nell'individuare quali soggetti passivi del tributo coloro che "occupano" o "detengono" l'immobile idoneo a produrre rifiuti, non contempla una responsabilità solidale del detentore e dell'occupante, come si evince dall'utilizzo della congiunzione coordinativa disgiuntiva, nonché dal tenore complessivo della disposizione volto a privilegiare il criterio sostanziale dell'effettiva utilizzazione delle aree e dei locali (prescindendo, quindi, dalla mera titolarità giuridica delle stesse): ne deriva che il soggetto passivo del tributo deve identificarsi in colui che in concreto produce i rifiuti da destinare alla raccolta ed allo smaltimento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 63, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)