Codice civile
Testo in vigore al
Art. 274 Ammissibilita' dell'azione
1. L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita' naturale e' ammessa solo quando occorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata.
2. Sull'ammissibilita' il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto si puo' proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia anche essa in camera di consiglio.
3. L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicita' e deve essere mantenuta segreta. Al termine della inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso, hanno facolta' di esaminarli e di depositare memorie illustrative.
4. Il tribunale, anche prima di ammettere l'azione, puo', se trattasi di minore o d'altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio.163
Art. 275
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Art. 276 Legittimazione passiva
1. La domanda per la dichiarazione di paternita' o di maternita' ... deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
2. Alla domanda puo' contraddire chiunque vi abbia interesse.
Art. 277 Effetti della sentenza
1. La sentenza che dichiara la filiazione ... produce gli effetti del riconoscimento.
2. Il giudice puo' anche dare i provvedimenti che stima utili per l'affidamento, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.
Art. 278 Autorizzazione all'azione
1. Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita' in linea retta, l'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita' o la maternita' non puo' essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 251.
Art. 279 Responsabilita' per il mantenimento e l'educazione
1. In ogni caso in cui non puo' proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita', il figlio nato fuori del matrimonio puo' agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione. Il figlio nato fuori del matrimonio se maggiorenne e in stato di bisogno puo' agire per ottenere gli alimenti a condizione che il diritto al mantenimento di cui all'articolo 315-bis, sia venuto meno..
2. L'azione e' ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 251.
3. L'azione puo' essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la responsabilita' genitoriale.40
Sezione II. Della legittimazione dei figli naturali SEZIONE ABROGATA DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
Art. 280
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
Art. 281
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
Art. 282
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
Art. 283
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
Art. 284
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
Art. 285
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
Art. 286
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
Art. 287
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
Art. 288
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
Art. 289
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
Art. 290
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
Titolo VIII. Dell'adozione di persone maggiori di eta'
Capo I. Dell'adozione di persone maggiori di eta' e dei suoi effetti
Art. 291 Condizioni
1. L'adozione e' permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'eta' di coloro che intendano adottare.329
2. Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale puo' autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'eta' di trenta anni, ferma restando la differenza di eta' di cui al comma precedente.71153
Art. 292
IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art. 293 Divieto d'adozione di figli ...
1. I figli ... non possono essere adottati dai loro genitori.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184.
Art. 294 Pluralita' di adottati o di adottanti
1. E' ammessa l'adozione di piu' persone, anche con atti successivi.
2. Nessuno puo' essere adottato da piu' d'una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.