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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 264 del 1985

Decisione
decisa il 1985-11-05, depositata il 1985-11-08
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:264
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 11139

  • Imposta locale sui redditi (i.lo.r.)
  • Ambito di applicazione
  • Mancata esclusione dall'imponibile dei redditi di lavoro autonomo e mancata previsione di un trattamento differenziato tra il reddito di lavoro autonomo ed il reddito di impresa
  • Questione già riconosciuta fondata
  • Manifesta infondatezza.
  • dpr 29 settembre 1973, n. 599, artt. 1, primo comma, lett. a), e 7, primo, secondo e quarto comma.
  • cst artt. 3, 35 e 53.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., degli artt. 1, primo comma, lett. a) e 7, commi primo, secondo e quarto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 nelle parti, rispettivamente, in cui non sono compresi nell'esclusione dall'imponibile, anche i redditi da lavoro autonomo o nelle parti in cui non è stabilito un trattamento differenziato tra i redditi di lavoro autonomo ed il reddito di impresa, in quanto la Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del d.P.R. n. 599 del 1973 "in quanto non escludono i redditi da lavoro autonomo che non siano assimilabili ai redditi d'impresa, dall'imposta locale sui redditi"; e, per ciò che concerne l'art. 7 dello stesso d.P.R. n. 599 del 1973, ha ritenuto che non occorre che negli stessi termini ne venga pronunciato l'annullamento perché la disciplina delle deduzioni a favore dei lavoratori autonomi è resa a sua volta inoperante circa i rapporti ai quali non possa più essere applicato l'art. 1, già in forza della dichiarazione di illegittimità parziale della disciplina riguardante il presupposto dell'imposta locale sui redditi. - S. n. 42/1980.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, primo comma, lett. a), e 7, primo, secondo e quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'ILOR) promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1979 dalla Commissione tributaria di primo grado di Treviso, sul ricorso proposto dall'Associazione Professionale Greggio Pietro ed altri, iscritta al n. 1026 del registro ordinanze del 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32 bis dell'anno 1985. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella cameta di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Livio Paladin.
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza pervenuta alla Corte solo il 5 settembre 1984 (ma emessa il 2 febbraio 1979), la Commissione tributaria di primo grado di Treviso ha denunciato gli artt. 1, primo comma, lett. a) e 7, commi primo, secondo e quarto, del d.P.R. 599/1973, in riferimento agli artt. 3 e 35, oltreché 53, della Costituzione, "nelle parti rispettivamente in cui non sono compresi nell'esclusione dell'imponibile anche i redditi di lavoro autonomo o nelle parti in cui non è stabilito un trattamento differenziato tra il reddito di lavoro autonomo ed il reddito di impresa"; che l'Avvocatura di Stato - per il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio relativo a detta ordinanza - ha concluso per l'infondatezza della impugnativa.
punto 2
Considerato che, con sentenza n. 42 del 1980, la Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale (dell'art. 4, n. 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e) dell'art. 1, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, "in quanto non escludono i redditi di lavoro autonomo che non siano assimilabili ai redditi d'impresa, dall'imposta locale sui redditi"; e quanto all'art. 7 dello stesso d.P.R. 599 (anche in quella sede denunciato per irragionevole parificazione di situazioni differenziate) ha ritenuto che "non occorre che negli stessi termini ne venga pronunciato l'annullamento poiché la disciplina delle deduzioni a favore dei lavoratori autonomi è resa a sua volta inoperante circa i rapporti ai quali non possa più essere applicato l'art. 1, già in forza della dichiarazione di illegittimità parziale della disciplina riguardante il presupposto dell'imposta locale sui redditi".
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma primo, lett. a) e 7, commi primo, secondo e quarto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (istituzione e disciplina dell'ILOR) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985. F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - RENATO DELL'ANDRO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze