Sez. 1, Sentenza n. 5376 del 30/09/1997 Cc. (dep. 16/12/1997) Rv. 209128 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE | Art. 657 cod. proc. pen. - Mancata computabilità, ai fini della pena da eseguire, dei periodi di assoggettamento a misure coercitive diverse dalla custodia cautelare - Lesione del principio di eguaglianza - Esclusione.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 657 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la computabilità, ai fini della determinazione della pena da eseguire, dei periodi di assoggettamento a misura coercitiva diversa dalla custodia cautelare (nella specie, obbligo di presentazione all'autorità di polizia giudiziaria), attesa la non evidente omologabilità delle situazioni di sottoposizione alla custodia cautelare e a una diversa e men grave misura coercitiva.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 657 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)