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Sez. 1, Sentenza n. 2795 del 09/06/1989 (Rv. 463049 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - COMPETENZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE - CONDIZIONI - RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE CONCERNENTE IL MEDESIMO DIRITTO FATTO VALERE NELLA CAUSA PER IL MERITO - RICHIESTA RELATIVA AD UN DIRITTO DIVERSO ANCORCHÉ CONNESSO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD AZIONE CAUTELARE CONCERNENTE LA PROPRIETÀ E RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI DEPOSITATI IN UNA CASSETTA DI SICUREZZA, ESERCITATA NELLA CAUSA DI SEPARAZIONE PERSONALE TRA I CONIUGI.*
Stato
decisa il 1989-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463049-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - COMPETENZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE - CONDIZIONI - RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE CONCERNENTE IL MEDESIMO DIRITTO FATTO VALERE NELLA CAUSA PER IL MERITO - RICHIESTA RELATIVA AD UN DIRITTO DIVERSO ANCORCHÉ CONNESSO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD AZIONE CAUTELARE CONCERNENTE LA PROPRIETÀ E RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI DEPOSITATI IN UNA CASSETTA DI SICUREZZA, ESERCITATA NELLA CAUSA DI SEPARAZIONE PERSONALE TRA I CONIUGI.*

In tema di provvedimenti d'urgenza, la causa per il merito, in relazione alla cui pendenza l'art. 701 cod. proc. civ., in deroga alla Competenza del pretore, prevede la Competenza del giudice istruttore, è quella, tra le stesse parti, nella quale si faccia valere il medesimo diritto che si afferma minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, ai fini della tutela in via cautelare. Pertanto, la Competenza del giudice istruttore non sussiste quando la causa di merito investa un diritto diverso, ancorché connesso a quello dedotto nel procedimento di urgenza. (nella specie la S.C. ha escluso la deroga alla Competenza del pretore, ritenendo che il diritto posto da un coniuge a fondamento dell'Azione cautelare proposta nei confronti dell'altro e consistente nella proprietà di parte degli oggetti depositati in una cassetta di sicurezza, nonché nella collegata pretesa alla loro restituzione, non rientra nell'oggetto della causa di separazione personale tra i coniugi, quale è identificato dall'art. 156 cod. civ. per quanto attiene ai rapporti patrimoniali tra gli stessi). (Conf 7508/87, mass n 455457).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)