Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 240 del 1987
Massime (1)
Massima n. 4387
- Professioni libere
- Ingegneri ed architetti
- Compensi professionali
- Mancato pagamento
- Interessi
- Computo
- Riferimento al tasso di sconto stabilito dalla banca d'italia
- Restituzione degli atti al giudice a quo.
Leggi la massima
Alla stregua del principio di giurisprudenza costituzionale secondo cui il danno provocato dall'inadempimento dei debiti pecuniari derivanti dai rapporti di lavoro dipendente ed autonomo nonché d'impiego pubblico, è determinato ai sensi degli artt. 429 cod.proc.civ. e 150 disp.att.cod.civ. - novellati in virtù della L. 11 agosto 1973 n. 533 - si rende preliminare all'esame della questione di legittimità, prospettata in argomento a proposito della categoria degli ingegneri ed architetti, la verifica da parte del giudice a quo dell'incidenza del principio stesso sulla questione sollevata. (Restituzione degli atti al giudice a quo in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, L. 2 marzo 1949, n. 143, denunziato - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive che sulle somme dovute dal committente per mancato pagamento di compensi professionali, decorrano gli interessi legali ragguaglianti al tasso di sconto stabilito dalla Banca d'Italia). - cfr. O.n. 67/1987, S.n. 300/1986.
Norme impugnate
- art. 9 legge 2 marzo 1949, n. 143
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 marzo 1986 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Presente Salvatore e Zappalà Giuseppe iscritta al n. 728 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59, prima serie speciale, dell'anno 1986;
2) ordinanza emessa il 20 marzo 1986 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Noce Salvatore e Comune di Piedimonte Etneo iscritta al n. 55 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1987;
3) ordinanza emessa il 13 giugno 1986 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Guarrella Luigi e Comune di Mascalucia iscritta al n. 56 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1987;
4) ordinanza emessa il 25 settembre 1986 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Petrina Giuseppe e Comune di Maletto iscritta al n. 57 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Udito nella Camera di consiglio del 4 giugno 1987 il giudice relatore V. Andrioli;
Ritenuto che
punto 1
Con quattro ordinanze emesse il 5 marzo 1986 (comunicata il 5 giugno e notificata il 26 settembre 1986; pubblicata nella G.U. n. 59, prima serie speciale, del 17 dicembre 1986 e iscritta al n. 728 reg. ord. 1986) nel procedimento civile tra l'ing. Presente Salvatore e Zappalà Giuseppe, il 20 marzo 1986 (notificata il 12 dicembre 1986 e comunicata il 12 gennaio 1987; pubblicata nella G.U. n. 13, prima serie speciale, del 25 marzo 1987 e iscritta al n. 55 reg. ord. 1987) nel procedimento civile tra l'ing. Noce Salvatore e il comune di Piedimonte Etneo, il 15 giugno 1986 (notificata il 12 dicembre 1986 e comunicata il 12 gennaio 1987; pubblicata nella G.U. n. 13, prima serie speciale, del 25 marzo 1987 e iscritta al n. 56 reg. ord. 1987) nel procedimento civile tra l'ing. Sciarretta Luigi e il Comune di Mascalucia, e il 25 settembre 1986 (notificata il 5 dicembre 1986 e comunicata il 12 gennaio 1987; pubblicata nella G.U. n. 13, prima serie speciale, del 25 marzo 1987 e iscritta al n. 57 reg. ord. 1987) nel procedimento civile tra l'ing. Petrina Giuseppe e il Comune di Maletto, il Tribunale di Catania, sez. III civ., dichiarò non manifestamente infondata per contrasto con l'art. 3 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 l. 2 marzo 1949, n. 143 nella parte in cui stabilisce che sulle somme dovute non pagate decorrono a favore del professionista gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia.
punto 2.1
Avanti la Corte nessuna delle parti dei giudizi a quibus si è costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 2.2
Nella adunanza del 4 giugno 1987 in Camera di Consiglio il giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui quattro incidenti.
Considerato che
punto 3
I quattro incidenti vanno riuniti per essere identica la questione di legittimità costituzionale avente per oggetto l'art. 9 comma quarto ("Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i sessanta giorni dalla consegna della stessa; dopo di che nelle somme dovute e non pagate decorrono a favore del professionista ed a carico del committente gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia") l. 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti) per sospettato contrasto con l'art. 3 Cost.
punto 4
Poiché il danno provocato dall'inadempimento di debiti pecuniari derivanti da rapporti di lavoro dipendente e autonomo e di impiego pubblico è determinato in applicazione degli artt. 429 c.p.c. e 150 d.a.c.p.c. (novellati in virtù della l. 11 agosto 1973, n. 533) a stregua dell'indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione (seguito dal Consiglio di Stato, dalla Corte dei Conti e da questa Corte con sent. n. 300 del 1986), è preliminare alla prospettata questione di legittimità costituzionale la verifica della incidenza sulla stessa del richiamato indirizzo giurisprudenziale che questa Corte non può non rimettere al giudice a quo (in tali sensi la ordinanza 2 marzo 1987, n. 67).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 728/1986 e 55, 56 e 57/1987, ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Catania, sezione III civile.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
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