Sez. 6, Sentenza n. 25703 del 23/05/2003 Cc. (dep. 12/06/2003) Rv. 226047 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Vizio della motivazione - Contrasto con altri provvedimenti decisionali - Deducibilità - Esclusione - Fattispecie in tema di estradizione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE
Nel giudizio di legittimità non è deducibile, sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione, il contrasto con sentenze o altri provvedimenti decisionali adottati dal medesimo giudice o da altro giudice in diverso processo, ostandovi il dettato dell'art. 606 lett. e cod. proc. pen., che pone la condizione che il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato (in applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'estradando, nel quale era stato dedotto il vizio motivazionale del provvedimento applicativo della misura cautelare, per contrasto con precedente provvedimento di scarcerazione adottato dallo stesso giudice).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 n. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 n. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 719 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 719 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)