Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 185 del 1972
Massime (1)
Massima n. 6428
- Lavoro
- Legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori ("erga omnes")
- Delegazione al governo con obbligo di conformarsi a tutte le clausole dei contratti collettivi
- Esclusione di quelle che rendono obbligatoria per i non appartenenti alle associazioni stipulanti l'iscrizione alle casse edili
- D.P.R. 9 maggio 1961, n. 902
- Obbligatorietà "erga omnes" delle clausole 8 e 9 del contratto collettivo 25 settembre 1959 per gli addetti all'industria edilizia della provincia di padova
- Eccesso dai limiti della delega
- Illegittimità costituzionale in parte qua. (costituzione, art. 76). contratti collettivi
- Conferimento di obbligatorietà "erga omnes"
- Autonomia delle relative norme pur aventi contenuto in tutto o in parte identico
- Necessità di apposita pronuncia di illegittimità.
Leggi la massima
Gli obblighi derivanti agli addetti alle industrie edilizie e affini dalla costituzione delle Casse edili non corrispondono alle finalità per il soddisfacimento delle quali la legge 14 luglio 1959, n. 741, attribuì al Governo il potere legislativo delegato. Pertanto, l'art. unico del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 902, va dichiarato costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui rende obbligatorie erga omnes le clausole del contratto integrativo collettivo di lavoro 25 settembre 1959 per gli edili della provincia di Padova riguardanti le Cassi edili. Ciascun contratto collettivo provinciale, reso obbligatorio erga omnes, presenta un'autonomia propria, cosicché la dichiarazione d'illegittimità costituzionale pronunciata per il riconoscimento dell'efficacia erga omnes di talune norme di essi non può ritenersi operante per norme analoghe di altro contratto.
Norme impugnate
- d.P.R. 9 maggio 1961, n. 902
- legge 14 luglio 1959, n. 741
Parametri
- art. 76 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 902, per la parte in cui rende obbligatori erga omnes gli artt. 8 e 9 del contratto integrativo 25 settembre 1959 per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della Provincia di Padova, promossi con ordinanze emesse il 20 ottobre 1971 e il 10 marzo 1972 dal pretore di Padova in tre procedimenti penali rispettivamente a carico di Mazzucato Miro, Rocchi Gino e Gallinaro Vittorio, iscritte ai nn. 112, 139 e 140 del registro ordinanze 1972 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 del 10 maggio 1972 e n. 134 del 24 maggio 1972.
Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1972 il Giudice relatore Angelo De Marco.
Con tre distinte ordinanze, una in data 20 ottobre 1971 e due in data 10 marzo 1972, emanate nei procedimenti penali a carico, rispettivamente, di Miro Mazzucato, Gino Rocchi e Vittorio Gallinaro, imputati del reato di cui all'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione al d.P.R. 9 maggio 1961, n. 902, per non avere accantonato presso la Cassa edile di mutualità di Padova le aliquote per gratifica natalizia, ferie e festività sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti, il pretore di quella città, richiamando la sentenza di questa Corte n. 59 del 1964, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 902, nella parte in cui rende validi erga omnes gli artt. 8 e 9 del contratto integrativo per la Provincia di Padova 25 settembre 1959, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, per eccedenza dai limiti ivi previsti.
Dopo gli adempimenti di legge, i tre giudizi, così promossi, vengono oggi alla cognizione della Corte.
Non vi sono stati interventi o costituzioni di parti.
:
I tre giudizi, data l'identità del loro oggetto, vanno definiti con unica sentenza.
Come ha messo in rilievo il giudice a quo, la questione ora portata all'esame della Corte si presenta negli stessi termini di quella già decisa con la sentenza n. 59 del 1964.
Tuttavia, come con tale sentenza è stato rilevato in riferimento ad analoga pronuncia n. 129 del 1963, ogni contratto collettivo provinciale, espressione della potestà normativa delle relative organizzazioni locali, presenta un'autonomia propria ed assume, di fatto, aspetti differenti da provincia a provincia; cosicché, trattandosi di norme diverse (sia pure a contenuto in tutto o in parte identico), la dichiarazione di illegittimità costituzionale, pronunciata per il riconoscimento dell'efficacia erga omnes per taluna di esse non può ritenersi operante per tutte le altre analoghe, ma deve essere distintamente ripetuta per ciascun contratto integrativo provinciale.
Peraltro, tutto quanto si è detto, non soltanto con le due sentenze sopra citate, ma anche con molte altre successive, per dimostrare come le disposizioni degli accordi o contratti collettivi, relative agli obblighi derivanti per gli addetti alle industrie edilizia e affini dalla costituzione delle Casse edili, non corrispondono alle finalità per l'adempimento delle quali è stato attribuito il potere legislativo delegato dalla legge 14 luglio 1959, n. 741, non può non essere confermato.
In conseguenza dev'essere riconosciuta la fondatezza della questione, come sopra sollevata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 902, per la parte in cui rende obbligatorie erga omnes le clausole 8 e 9 del contratto collettivo integrativo di lavoro 25 settembre 1959 per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della Provincia di Padova, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione dell'art. 76 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1972. COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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