Sez. 1, Sentenza n. 7633 del 16/06/1981 Ud. (dep. 30/07/1981) Rv. 150006 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - TEMPO TRASCORSO DAL SOTTOPOSTO IN CUSTODIA PREVENTIVA PER REATO COMMESSO NEL CORSO DELLA MISURA - PROLUNGAMENTO AUTOMATICO DELLA MISURA - ILLEGITTIMITÀ - FATTISPECIE IN TEMA DI SORVEGLIANZA SPECIALE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - TEMPO TRASCORSO DAL SOTTOPOSTO IN CUSTODIA PREVENTIVA PER REATO COMMESSO NEL CORSO DELLA MISURA - PROLUNGAMENTO AUTOMATICO DELLA MISURA - ILLEGITTIMITÀ - FATTISPECIE IN TEMA DI SORVEGLIANZA SPECIALE.*
Per le persone sottoposte alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di ps (legge n. 1423/1976) non è prevista alcuna sospensione del termine per il tempo trascorso in custodia preventiva sia pure per un reato commesso nel corso della misura di prevenzione e quindi devesi escludere un prolungamento automatico della misura stessa. (fattispecie in cui il questore aveva di sua iniziativa prolungato il termine di scadenza della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per il tempo trascorso dal sottoposto in custodia preventiva per un reato commesso nel corso della misura).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)