Sez. L, Sentenza n. 7224 del 02/12/1983 (Rv. 431823 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - CONTRATTA DAL LAVORATORE ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. N. 482 DEL 1975 - INDENNIZZABILITÀ IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DEL SUDDETTO PROVVEDIMENTO - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - CONTRATTA DAL LAVORATORE ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. N. 482 DEL 1975 - INDENNIZZABILITÀ IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DEL SUDDETTO PROVVEDIMENTO - ESCLUSIONE.*
Le Disposizioni di cui al d.P.R. n. 482 del 1975 e le relative tabelle delle tecnopatie assicurate non operano retroattivamente, con la conseguenza che non è in base ad essa indennizzabile la malattia (nella specie sordità da rumore conseguente all'uso di utensili ad aria compressa) che, sebbene sia dalle medesime prevista come di eziologia professionale e soggetta ad Assicurazione, risulti, tuttavia, contratta dal lavoratore anteriormente alla entrata in vigore di dette Disposizioni. (V 6026/82, mass n 423744; (V 3202/82, mass n 421145).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST., DPR 09/06/1975 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)