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Sez. 3, Sentenza n. 9048 del 13/06/1983 Ud. (dep. 29/10/1983) Rv. 160918 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - DOLO - IN GENERE - CONOSCENZA DELLA ANTIDOVEROSITÀ DELLA AZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - RATIO.*
Stato
decisa il 1983-06-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160918-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - DOLO - IN GENERE - CONOSCENZA DELLA ANTIDOVEROSITÀ DELLA AZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - RATIO.*

La concezione che il dolo risieda, oltre che nel nesso psicologico tra Azione ed evento, nella coscienza dell'antidoverosità e, dunque, nella conoscenza dell'agente di ledere gli interessi protetti, non è accolta dal vigente codice penale; ciò si evince dal principio dell'inescusabilità della legge penale ed, in particolare, dall'art. 47 dello stesso codice penale, secondo il quale, pur prevedendosi l'errore sul fatto che costituisce reato, si esclude ogni Rilevanza dell'errore sul significato lesivo del fatto stesso. (Conf mass n 140354; (Conf mass n 144956).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)