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Sez. L, Sentenza n. 9146 del 22/06/2002 (Rv. 555283 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Incapacità processuale - Condizioni - Sentenza di interdizione o di inabilitazione o provvedimento di nomina del tutore o di un curatore provvisorio - Necessità - Incapacità naturale della parte - Irrilevanza - Sospensione del processo per consentire l'accertamento dello "status" relativo mediante procedimento camerale ex art. 712 e seguenti cod. proc. civ. - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a domanda di prestazione assistenziale per inabilità dovuta a patologia psichica.
Stato
decisa il 2002-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555283-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE

L'art. 75 cod. proc. civ., nell'indicare le persone processualmente incapaci, si riferisce ai soggetti che siano stati privati della capacità di agire, in modo assoluto, per effetto di una sentenza di interdizione, o in modo parziale, per effetto di una sentenza di inabilitazione, e che siano rappresentati o assistiti da un tutore o curatore, senza far menzione, invece, dei soggetti colpiti da incapacità naturale, che non risultino ancora interdetti o inabilitati nelle forme di legge; né, in relazione a questi ultimi, si pone l'esigenza di una sospensione del processo, ex art. 295 cod. proc. civ., per il promovimento della procedura di interdizione mediante il rito camerale previsto dagli art. 712 e seguenti cod. proc. civ., posto che la "ratio" della disposizione dettata dall'art. 75 cit. si fonda, da un lato, sull'esigenza che ogni limitazione della capacità di agire, con le relative ricadute sul piano processuale, possa operare solo all'esito finale di uno specifico procedimento e, dall'altro, sull'altrettanto incontestabile esigenza di impedire il pericolo che ogni processo possa subire interruzioni o sospensioni sulla base di situazioni di non sollecito ed agevole accertamento, con il conseguente pregiudizio del diritto di tutela giurisdizionale della parte che ha proposto la domanda (fattispecie relativa a domanda di prestazione assistenziale per inabilità dovuta a patologia psichica; vedi sent. Corte cost. n. 468 del 1992).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 712, Cod. Civ. art. 428, Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)