Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori
Testo in vigore al
Art. 59
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1956, N. 991
Art. 60
1. Gli iscritti all'Ente di previdenza per un periodo non inferiore ai 5 anni, possono esercitare il diritto di riscatto per ottenere al 70° anno di eta' la liquidazione di una pensione nella misura di lire 360.000 annue o il pagamento in contanti del corrispondente capitale di lire 2.466.000.
2. L'ammontare del contributo suppletivo e' dato dalla differenza fra la somma di lire 2.466.000 e quella accreditata nel conto individuale dell'Ente di previdenza integrata delle somme da accreditare per i successivi versamenti a norma dell'art. 55, indicate nella tabella G, degli accreditamenti previsti dall'art. 51 e di tante quote di lire 12.000 a carico della Cassa quanti sono gli anni di cui al 1 gennaio 1952 il richiedente superava gli anni 55. Tali quote sono versate dalla Cassa al momento della liquidazione della pensione o del pagamento del corrispondente capitale e accresciute dell'interesse composto al 4 per cento considerando ogni frazione d'anno come anno intero.
3. Le somme dovute dal richiedente come contributo supplettivo sono ripartite per il numero di anni intercorrenti fra la sua eta' all'entrata in vigore della legge e l'eta' di 70 anni e sono riscosse con le modalita' previste dall'art. 52.
4. L'ammontare degli assegni di pensione o del corrispondente capitale e' aumentabile con versamenti volontari o con indennita' di contingenza e, a richiesta dell'interessato, puo' essere ridotto nella misura e con le modalita previste dall'art. 37 quando ne decorrano le condizioni.
5. Il diritto di riscatto e' subordinato alle seguenti condizioni:
a) esercizio della professione per almeno 20 anni;
b) inscrizione nel ruolo di ricchezza mobile per un reddito professionale medio per un periodo di cinque anni precedente alla entrata in vigore della presente legge non superiore a lire 1.000.000 ovvero non iscrizione in tale ruolo per non aver raggiunto il minimo imponibile;
c) reddito medio accertato, nei cinque anni precedenti alla entrata in vigore della presente legge, ai fini della imposta
complementare, inferiore a lire 2 milioni, ovvero non raggiungente il
minimo imponibile d) regolare pagamento di tutti i contributi
dovuti.
6. La dichiarazione di volersi avvalere del diritto di riscatto deve
essere presentata entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
7. L'iscritto che ha esercitato il diritto di riscatto qualora receda dall'esercizio professionale prima di aver raggiunto l'eta' di 70 anni, ha diritto di conseguire con la liquidazione del conto individuale la restituzione delle quote suppletive corrisposte con gli intercorsi maturati.
8. In caso di morte, prima che sia maturato il termine per l'ammissione al trattamento di pensione, anche le quote di riscatto e i relativi interessi maturati sono devoluti a favore degli eredi.
Art. 61
1. La disposizione prevista dall'art. 25 e' applicabile anche in favore del coniuge superstite e dei figli minori degli iscritti ammessi al trattamento eccezionale di previdenza o alla procedura di riscatto.
Art. 62
1. Agli oneri derivanti dalle integrazioni previste dagli articoli 56 e 60 la Cassa provvede prelevando ogni anno le somme necessarie dal gettito complessivo dei proventi, esclusi i contributi personali, al netto delle spese di gestione e delle quote per il trattamento di assistenza, prima della ripartizione prevista dal secondo comma dell'art. 51 e dall'art. 55.
Art. 63
1. Gli iscritti all'Ente di previdenza che non abbiano esercitato il diritto di riscatto previsto dall'art. 60 possono conseguire l'ammissione al trattamento di pensione dopo almeno cinque anni di iscrizione alla Cassa, anche se non sono decorsi i termini indicati nell'art. 32 e senza chiedere la cancellazione dall'albo qualora il capitale accreditato nel conto individuale, con le integrazioni previste dall'art. 54 e con gli eventuali versamenti volontari, assicuri la liquidazione di assegni di pensione diretta per un importo non inferiore a lire 180 mila annue.
Art. 64
1. Gli iscritti all'Ente di previdenza i quali non possono e non intendono avvalersi del diritto al trattamento eccezionale di previdenza o della procedura di riscatto prevista dall'art. 60 o del diritto previsto dall'art. 63 al compimento del 70° anno di eta' e dopo almeno un anno di iscrizione alla Cassa, anche se non si verifica la loro cancellazione dall'Albo professionale, possono richiedere la liquidazione del conto individuale e conseguire il pagamento delle somme accreditate dall'Ente di previdenza, aumentate delle quote di integrazione previste dall'art. 54 e dei nuovi versamenti obbligatori e volontari effettuati.
2. L'iscrizione per un anno alla Cassa non e' richiesta per coloro che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto i 75 anni di eta'.
Art. 65
1. Gli avvocati ed i procuratori che siano stati iscritti all'Ente di previdenza come esercenti ai termini dello art. 80, primo comma, del regio decreto 25 giugno 1940, n. 951, qualora non abbiano superato i 60 anni di eta' alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la pensione di invalidita' se concorrano le condizioni previste dall'art. 39 ad eccezione di quella relativa all'eta' di iscrizione alla Cassa. Agli effetti del decorso del termine dei dieci anni di iscrizione alla Cassa stabilito nell'art. 39 si computano fino al massimo di cinque anche quelli di iscrizione all'Ente di previdenza.
Art. 66
1. Il Comitato dei delegati puo', con le modalita' ed i limiti stabiliti nell'art. 42, disporre l'integrazione degli assegni per il trattamento eccezionale di previdenza e per pensione liquidata a norma degli articoli 56, 60 e 65 con l'indennita' di contingenza.
Art. 67
1. Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge i Consigli dell'Ordine provvedono alle nomine dei rispettivi delegati indicati nell'art. 5, i quali, entro il Successivo mese, sono convocati dal presidente dell'Ente di previdenza per la elezione del Consiglio di amministrazione.
Art. 68
1. Nel primo anno di esercizio della Cassa l'ammontare del contributo personale e' dovuto integralmente nella misura di lire 24.000 per gli iscritti con eta' inferiore ai 50 anni e di lire 36.000 per quelli con eta' superiore.
2. Dal gettito dei contributi dell'ultimo esercizio dell'Ente di previdenza sono prelevate soltanto le somme necessarie per le spese di gestione, per il trattamento eccezionale di previdenza e quelle da devolvere per l'assistenza a norma dell'art. 49.
3. Tutte le altre somme, anche se investite in titoli o depositate in conti correnti, meno quelle gia' accreditate nei conti individuali, costituiscono il primo fondo di riserva generale per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge.
Art. 69
1. L'ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori e' soppresso ed i beni che ne costituiscono il patrimonio sono devoluti di diritto alla Cassa.
2. La Cassa provvede alla liquidazione del personale dell'Ente di previdenza.
3. Le leggi 13 aprile 1933, n. 406, 11 dicembre 1939, n. 1938, 29 aprile 1943, n. 433 e i decreti legislativi 12 aprile 1946, n. 445, 17 settembre 1946, n. 331, 9 aprile 1948, n. 627, sono abrogati, salve le disposizioni espressamente richiamate nella presente legge.
4. Il regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, resta in vigore in quanto applicabile e fino alla pubblicazione del nuovo regolamento.
5. Salve le diverse disposizioni che saranno stabilite nel nuovo regolamento, gli atti per i quali non siano stati corrisposti contributi di previdenza non possono essere ricevuti dai competenti uffici.
6. I cancellieri e i segretari degli uffici stessi sono responsabili dell'osservanza di questa disposizione.
7. Ove sorgano contestazioni circa l'obbligo di applicazione delle marche, decide, su reclamo anche verbale degli interessati, il dirigente dell'Ufficio di cancelleria o di segreteria con provvedimento non soggetto ad impugnazione, in calce all'atto che vi ha dato origine.
8. In questo caso l'atto e' ricevuto, ma non ha corso fino alla decisione.6
Art. 70
1. Nella prima adunanza il Comitato dei delegati e' presieduto dal piu' anziano d'eta'.
Art. 71
1. La presente legge entra in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa il Consiglio di amministrazione ne predispone il regolamento d'esecuzione, che e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 8 gennaio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - ZOLI
Visto,il
Guardasigilli: ZOLI