Sez. U - , Sentenza n. 33535 del 27/12/2018 (Rv. 652259 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Pluralità di convenuti - Art. 6, n. 1, del Reg. CEE n. 44 del 2001 – Competenza giurisdizionale - Conseguenze - Inapplicabilità delle regole interne sulla competenza territoriale - Sussistenza - Foro convenzionale di uno dei convenuti – Idoneità a radicare la competenza anche nei confronti di altro convenuto – Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
L'art. 6, n. 1, del Regolamento CE n. 44 del 2001, nel prevedere la possibilità, per l'attore, di citare in giudizio una pluralità di convenuti nel foro del domicilio di uno di essi, non si limita ad individuare l'ordinamento in cui può essere radicata la controversia transnazionale, ma designa anche il giudice territorialmente competente all'interno del medesimo, con esclusione dell'applicazione delle regole previste in materia dall'ordinamento nazionale del giudice adìto, consentendo in tal modo che la "vis attractiva" si produca unicamente a beneficio del giudice del luogo in cui uno dei convenuti è domiciliato (c.d. competenza giurisdizionale), mentre va esclusa la possibilità di promuovere cumulativamente le cause dinanzi al giudice del foro convenzionale pattuito con uno solo dei convenuti, atteso che la deroga alle regole interne della competenza territoriale è prevista soltanto con riferimento al foro generale.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 20/12/2000 num. 44 art. 2 lett. 1, Regolam. Consiglio CEE 20/12/2000 num. 44 art. 6 lett. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)