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Sez. 5, Sentenza n. 18327 del 31/08/2007 (Rv. 601039 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Rimborso ex art. 38 bis d.P.R. n. 633/72 - Diritto del contribuente - Consolidamento - Condizioni - Richiesta di documenti da parte dell'Amministrazione - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-08-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601039-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

Ai sensi dell'art. 38 - bis, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il rimborso delle eccedenze di imposta sull'I.V.A., chiesto dal contribuente con la dichiarazione annuale, deve essere effettuato dall'Amministrazione entro i tre mesi successivi, se entro due anni dalla presentazione della dichiarazione non ha notificato avviso di rettifica o di accertamento, ai sensi degli artt. 54 e 55, secondo comma, d.P.R. richiamato; ne consegue che il contribuente può instaurare il procedimento di rimborso a partire dal ventisettesimo mese dalla data di presentazione della richiesta, nè osta all'esercizio di tale diritto l'eventuale richiesta da parte dell'Amministrazione di documenti per consentire all'Ufficio il controllo della dichiarazione, posto che in mancanza di rettifica o di accertamento da parte dell'Ufficio entro due anni, il credito si consolida.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)