Sez. 2, Sentenza n. 1547 del 28/01/2004 (Rv. 569760 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA | Responsabilità contrattuale - Termine decennale di prescrizione - Decorrenza - Dal verificarsi della lesione, e non dal suo manifestarsi.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA
Alla responsabilità contrattuale del medico per il danno alla persona, causato da imperizia nell' esecuzione di un' operazione chirurgica, si applica l'ordinario termine di prescrizione decennale, con decorrenza dal momento del verificarsi del fatto lesivo, e non da quello della manifestazione esteriore della lesione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)