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Sez. 2, Sentenza n. 44230 del 13/11/2024 Ud. (dep. 03/12/2024) Rv. 287217-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE | Danno patrimoniale - Nozione - Perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile - Sussistenza - Criterio di individuazione - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287217-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE

In tema di estorsione, rientra nella nozione di danno patrimoniale, rilevante ai fini della configurabilità del delitto, anche la perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essere provata sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva ravvisato il delitto di estorsione, e non già quello di violenza privata, nella condotta del ricorrente che aveva costretto la vittima ad ammettere l'addebito nel procedimento giudiziale di separazione, identificando il profitto nel vantaggio patrimoniale a non versare il mantenimento).

Cod. Pen. art. 629 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 610

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)