Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15238 del 12/06/2018 (Rv. 649149 - 01)
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Diritto degli ascendenti ai rapporti con il minore ex art. 317-bis c.c. - Esercizio - Contestazione da parte dei genitori - Verifica da parte del giudice nell'esclusivo interesse del minore - Necessità.
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI
Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317-bis c.c., coerentemente con l'interpretazione dell'articolo 8 Cedu fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, non ha un carattere incondizionato, ma il suo esercizio è subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira "l'esclusivo interesse del minore". La sussistenza di tale interesse - nel caso in cui i genitori dei minori contestino il diritto dei nonni a mantenere tali rapporti - è configurabile quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l'adempimento dei loro obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 317 bis CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)