Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
Testo vigente
Art. 2 Raccolta del risparmio da parte di societa' cooperative
1. Dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 11 t.u. e' inserita la seguente:
"cbis) alle societa' cooperative per la raccolta effettuata mediante l'emissione di obbligazioni,".
2. Dopo la lettera f) del comma 4 dell'articolo 11 t.u. e' aggiunta la seguente:
" g) alle societa' per la cartolarizzazione dei crediti previste dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, per la raccolta effettuata ai sensi della medesima legge.".
3. Nel primo periodo del comma 4 bis dell'articolo 11 t.u. dopo le parole: "nelle lettere" sono inserite le parole: "cbis),".
4. Nel comma 5 dell'articolo 11 t.u. dopo le parole: "lettere c)," sono inserite le parole: "cbis),".
Art. 3 Autorizzazione dell'attivita' bancaria
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 t.u. e' inserito il seguente:
"2-bis. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio dell'attivita'.".
Art. 4 Ammissione a socio di banca popolare
1. Nel comma 5 dell'articolo 30 t.u. le parole "di accoglimento o" sono soppresse.
Art. 5 Ammissione a socio di banca di credito cooperativo
1. Il comma 5 dell'articolo 34 t.u. e' abrogato.
2. Il comma 6 dell'articolo 34 t.u. e' sostituito dal seguente:
" 6. Si applica l'articolo 30, comma 5.".
Art. 6 Credito fondiario: estinzione anticipata
1. Il comma 1 dell'articolo 40 t.u. e' sostituito dal seguente:
" 1. I debitori hanno facolta' di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l'estinzione contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalita' di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni.".
2. La disposizione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 40 t.u., come modificato dal presente decreto, non si applica ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo.
Art. 7 Garanzie relative al credito agrario e peschereccio
1. L'articolo 44 t.u. e' sostituito dal seguente:
"Art. 44 (Garanzie). - 1. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine, possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 46.
2. I finanziamenti a breve e medio termine di credito agrario e di credito peschereccio sono assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili dell'impresa finanziata:
a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione;
b) bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso;
c) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere a) e b).
3. Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente successivo ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari di cui al numero 2) dell'articolo 2778 del codice civile.
4. In caso di inadempimento, il giudice del luogo in cui si trovano i beni sottoposti ai privilegi di cui ai commi 1 e 2 puo', su istanza della banca creditrice, assunte sommarie informazioni, disporne l'apprensione e la vendita. Quest'ultima e' effettuata ai sensi dell'articolo 1515 del codice civile.
5. Ove i finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla sezione I del presente capo per le operazioni di credito fondiario".
Art. 8 Finanziamenti alle imprese:costituzione di privilegi
1. Il comma 1 dell'articolo 46 t.u. e' sostituito dal seguente:
" 1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese puo' essere garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei pubblici registri. Il privilegio puo' avere a oggetto:
a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali;
b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci;
c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;
d) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere procedenti.".
2. Il comma 3 dell'articolo 46 t.u. e' sostituito dal seguente:
" 3. L'opponibilita' a terzi del privilegio sui beni e' subordinata alla trascrizione, nel registro indicato nell'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta.
La trascrizione deve effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata e presso quelli del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio.".
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 46 t.u. e' aggiunto il seguente:
" 6. Gli onorari notarili sono ridotti alla meta'.".
Art. 9 Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici
1. L'articolo 47 t.u. e' sostituito dal seguente:
"Art. 47 (Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici). - 1. Tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purche' essi siano regolati da contratto con l'amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attivita' che le banche possono svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano integralmente le disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese quelle relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura.
2. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi a essi inerenti, sono disciplinate da contratti stipulati tra l'amministrazione pubblica competente e le banche da questa prescelte. I contratti indicano criteri e modalita' idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attivita' svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine possono essere istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilita'. I contratti determinano altresi' i compensi e i rimborsi spettanti alla banche.
3. I contratti indicati nel comma 2 possono prevedere che la banca alla quale e' attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione e' tenuta a stipulare a sua volta contratti con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Questi ultimi contratti sono approvati dall'amministrazione pubblica competente.".
2. La stipulazione dei contratti, prevista dall'articolo 47, comma 2, come modificato dal presente decreto legislativo, per la prestazione di servizi inerenti alla gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia e attualmente assegnati sulla base di provvedimenti normativi, deve avvenire entro il 1 luglio 2000.
Art. 10 Credito su pegno
1. L'articolo 48 t.u. e' sostituito dal seguente:
"Art. 48 (Credito su pegno). - 1. Le banche possono intraprendere l'esercizio del credito su pegno di cose mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, dotandosi delle necessarie strutture e dandone comunicazione alla Banca d'Italia.".
2. La disposizione del comma 1 non si applica alle banche che, all'atto della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono gia' abilitate all'esercizio dell'attivita' di credito su pegno.
Art. 11 Sostituzione della rubrica dell'articolo 52 t.u
1. La rubrica dell'articolo 52 t.u. e' sostituita dalla seguente:
"Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo dei conti".
Art. 12 Cessione di rapporti giuridici
1. La rubrica dell'articolo 58 t.u. e' sostituita dalla seguente:
"Cessione di rapporti giuridici".
2. Il comma 3 dell'articolo 58 t.u. e' sostituito dal seguente:
" 3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonche' le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validita' e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione. Restano altresi' applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti".
3. Dopo il comma 6 dell'articolo 58 t.u. e' aggiunto il seguente:
" 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65 e in favore degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107.".
Art. 13 Requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale delle societa' finanziarie capogruppo
1. Nel comma 1 dell'articolo 63 t.u. le parole: "capo III" sono sostituite dalle parole: "capi III e IV".
Art. 14 Vigilanza ispettiva
1. Il comma 3 dell'articolo 68 t.u. e' sostituito dal seguente:
" 3. La Banca d'Italia, su richiesta delle autorita' competenti di altri Stati comunitari o extracomunitari, puo' effettuare ispezioni presso le societa' con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorita' richiedenti. La Banca d'Italia puo' consentire che la verifica sia effettuata dalle autorita' che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto.".
Art. 15 Requisiti di onorabilita' degli organi dell'amministrazione straordinaria
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 71 t.u. e' aggiunto il seguente:
" 6. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di onorabilita' stabiliti ai sensi dell'articolo 26.".
Art. 16 Gestione provvisoria
1. L'articolo 76 t.u. e' sostituito dal seguente:
"Art. 76 (Gestione provvisoria). - 1. La Banca d'Italia, fatto salvo quanto stabilito negli articoli precedenti, puo' disporre, nei casi indicati nell'articolo 70, comma 1, e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o piu' commissari assumano la gestione provvisoria della banca con i poteri degli organi amministrativi. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. La gestione provvisoria non puo' avere una durata superiore a due mesi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, commi 2, 3, 4 e 6, 72, commi 3, 4, 7 e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1.
3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo a norma dell'articolo 70, comma 1, i commissari indicati nel comma 1 assumono le attribuzioni del commissario provvisorio previsto dall'articolo 71, comma 5.
4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari indicati nel comma 1 secondo le modalita' previste dall'articolo 73, comma 1.".
Art. 17 Accertamento del passivo: rettifica di citazione
1. Nei commi 2 e 6 dell'articolo 86 t.u. le parole: "d.lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE" sono sostituite dalle parole: "decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".
Art. 18 Liquidazione dell'attivo: coordinamento con la modifica dell'articolo 58 t.u
1. Nel comma 2 dell'articolo 90 t.u., dopo le parole: "non sia una banca" sono aggiunte le parole: "o uno degli altri soggetti previsti dal comma 7 del medesimo articolo".
Art. 19 Restituzioni e riparti
1. Il comma 1 dell'articolo 91 t.u. e' sostituito dal seguente:
" 1. I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonche' degli strumenti finanziari relativi ai servizi di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 111 della legge fallimentare, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennita' e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'articolo 111, comma primo, numero 1), della legge fallimentare.".
2. Nel comma 2 dell'articolo 91 t.u. le parole: "d.lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE" sono sostituite dalle parole: "decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".
Art. 20 Elenco generale: coordinamento con il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319
1. Nel comma 1 dell'art. 106 t.u. le parole: "dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC" sono sostituite dalle parole: "dall'UIC".
2. Il comma 5 dell'art. 106 t.u. e' sostituito dal seguente:
" 5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco e da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB".
3. Il comma 6 dell'art. 106 t.u. e' sostituito dal seguente:
" 6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC puo' chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, puo' effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorita'.".
Art. 21 Elenco speciale
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 107 t.u. e' aggiunto il seguente: " 7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'articolo 47.".
Art. 22 Cancellazione dall'elenco generale: coordinamento con il decreto legislativo n. 319 del 1998
1. Il comma 1 dell'articolo 111 t.u. e' sostituito dal seguente:
" 1. Il Ministro del tesoro, su proposta dell'UIC, dispone la cancellazione dall'elenco generale:
a) per il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 106, comma 2;
b) qualora venga meno una delle condizioni indicate nell'articolo 106, comma 3, lettere a), b) e c);
c) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo.".
2. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 111 t.u. e' soppresso.