Sez. 3, Ordinanza n. 32377 del 11/12/2025 (Rv. 677174-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Interruzione del processo per morte della parte - Ricorso per riassunzione - Notificazione individuale nei confronti dei chiamati all'eredità - Valida instaurazione del rapporto processuale - Condizioni - Successore universale della parte deceduta - Necessità - Assunzione della qualità di erede - Esclusione - Condizioni - Difetto di legitimatio ad causam - Eccezione relativa proposta per la prima volta in cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE
In tema di interruzione del processo per morte di una parte, il ricorso per riassunzione ad opera di quella non colpita dall'evento interruttivo, notificato individualmente nei confronti del chiamato all'eredità, è idoneo ad instaurare validamente il rapporto processuale nei confronti di quest'ultimo, nel caso in cui rivesta la qualità di successore universale della parte deceduta ex art. 110 c.p.c., fermo restando che egli non assume la qualità di erede per il solo fatto di aver ricevuto ed accettato la predetta notifica, ma ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di legitimatio ad causam, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la predetta riassunzione, non potendo, tuttavia, sollevare tale eccezione, per la prima volta, con il ricorso per cassazione, posto che essa, in ragione della sua natura sostanziale, introduce una questione che va risolta nel merito. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, per difetto della qualità di erede, formulata dai chiamati all'eredità, per la prima volta, in sede di legittimità nel controricorso).
Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)