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Sez. 5 - , Ordinanza n. 8384 del 23/03/2023 (Rv. 667338 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE | Accertamento con adesione - Mancato pagamento di rata successiva alla prima - Iscrizione a ruolo a carico del contribuente e del garante - Condizioni - Illegittimità della cartella di pagamento emessa senza previa escussione del garante - Art. 1944 c.c. - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2023-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667338-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE

In tema di accertamento con adesione, in caso di mancato pagamento, da parte del contribuente, anche di una sola delle rate successive alla prima, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate può provvedere all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a carico del contribuente, oltreché del garante, solo se quest'ultimo, invitato ad adempiere, non versa l'importo garantito entro trenta giorni, con conseguente illegittimità della cartella di pagamento emessa nei confronti del contribuente senza previa escussione del garante, a nulla rilevando, in contrario, la possibilità, riconosciuta dall'art. 1944 c.c. nei rapporti tra privati, di prevedere il beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)