Sez. 2, Sentenza n. 4105 del 23/06/1981 (Rv. 414751 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - GIUDIZIO DI DIVISIONE - ECCEZIONE DI NON COMODA DIVISIBILITA DI UN IMMOBILE DIVIDENDO - PROPONIBILITA ANCHE IN APPELLO - LIMITI - PROPOSIZIONE NELLA FASE COLLEGIALE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - GIUDIZIO DI DIVISIONE - ECCEZIONE DI NON COMODA DIVISIBILITA DI UN IMMOBILE DIVIDENDO - PROPONIBILITA ANCHE IN APPELLO - LIMITI - PROPOSIZIONE NELLA FASE COLLEGIALE - INAMMISSIBILITA.*
L'istanza intesa all'attribuzione ex art 720 cod civ di un bene dividendo non comodamente divisibile costituisce un'eccezione che l'interessato propone rispetto all'effettuazione della divisione merce vendita all'incanto di un tale bene e che puo essere proposta anche in grado di appello, ma non oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni. E, pertanto, inammissibile la proposizione di tale eccezione nella fase collegiale, nella quale le parti con gli scritti (comparse conclusionali) e con l'esposizione orale (alla udienza di discussione) devono limitarsi ad illustrare le conclusioni gia tempestivamente formulate. (V 4251/80, mass n 408118; (V 1407/73).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)