Sez. 1, Sentenza n. 4418 del 05/07/1986 (Rv. 447171 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE - ATTITUDINE AL LAVORO DEL CONIUGE BENEFICIARIO - RILEVANZA - LIMITI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE - ATTITUDINE AL LAVORO DEL CONIUGE BENEFICIARIO - RILEVANZA - LIMITI.*
In tema di separazione personale al fine del riconoscimento e della liquidazione dell'assegno di mantenimento (o di alimenti), l'attitudine di un coniuge al lavoro spiega rilievo - nella individuazione delle sue capacità di guadagno - solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore soggettivo ed oggettivo e non anche in termini meramente astratti ed ipotetici. (V 1335/80).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)