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Sez. 1, Sentenza n. 4418 del 05/07/1986 (Rv. 447171 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE - ATTITUDINE AL LAVORO DEL CONIUGE BENEFICIARIO - RILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447171-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE - ATTITUDINE AL LAVORO DEL CONIUGE BENEFICIARIO - RILEVANZA - LIMITI.*

In tema di separazione personale al fine del riconoscimento e della liquidazione dell'assegno di mantenimento (o di alimenti), l'attitudine di un coniuge al lavoro spiega rilievo - nella individuazione delle sue capacità di guadagno - solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore soggettivo ed oggettivo e non anche in termini meramente astratti ed ipotetici. (V 1335/80).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)