Sez. 1, Sentenza n. 10735 del 26/04/1994 Ud. (dep. 18/10/1994) Rv. 200165 - 01
Reati contro l'amministrazione della giustizia - Delitti contro l'attività giudiziaria - Favoreggiamento - Personale | Elemento soggettivo (psicologico) - Nozione - Conseguenza - Autore del reato in relazione al quale le investigazioni sono svolte - Conoscenza da parte del favoreggiatore - Irrilevanza - Sua opinione - Fattispecie - Ignoranza che la persona ospitata è latitante - Ritardo nell'aprire la porta ai carabinieri che la ricercano - Diniego opposto alla domanda circa la presenza di estranei - Sussistenza della responsabilità.
Reati contro l'amministrazione della giustizia - Delitti contro l'attività giudiziaria - Favoreggiamento - Personale
Il dolo costitutivo del delitto di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) consiste nella coscienza e volontà di prestare aiuto ad una persona in relazione ad un reato commesso, per eludere le investigazioni o per sottrarsi alle ricerche. Pertanto, è irrilevante che il favoreggiatore ritenga che il reato sia stato commesso da una persona piuttosto che da un'altra o anche che conosca o meno l'autore del reato. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto che risponde del reato la donna che, pur ignorando eventualmente che la persona ospitata dal marito sia latitante, tardi ad aprire la porta ai carabinieri che la ricercano e neghi la sua presenza nell'abitazione, alle loro reiterate richieste, consentendo così che essa si nasconda in soffitta).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)