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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 83 del 2002

Decisione
decisa il 2002-03-01, depositata il 2002-03-21
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:83
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 26826

  • Processo penale
  • Rinnovazione della istruttoria dibattimentale in appello su richiesta del pubblico ministero
  • Possibilità per l’imputato di richiedere il rito abbreviato
  • Assunta preclusione per l’altra parte all’esercizio del proprio potere
  • Lamentata alterazione dell’equilibrio processuale tra le parti
  • Disciplina già reputata non irragionevole e in linea con il principio della parità tra le parti
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter, commi 2 e 3, lettera b), del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui consente all'imputato di chiedere il rito abbreviato, anche quando sia stata disposta, su richiesta del pubblico ministero, la rinnovazione del dibattimento in appello per lo svolgimento di nuova attività probatoria, che verrebbe in tal modo preclusa. Infatti il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato, giacché una diversità di trattamento può essere - come è nella specie - ragionevole sia per la peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia per esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia, quale quella della rapida e completa definizione dei processi. - V. in tema: di giudizio abbreviato e principio della parità tra le parti, sentenza citata n. 115/2001; di giudizio abbreviato ed esigenza di una rapida e completa definizione dei processi, ordinanza citata n. 421/2001; di giudizio abbreviato nel caso di reati punibili con la pena dell'ergastolo, ordinanza citata n. 99/2001.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter commi 2 e 3, lettera b) del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 2001 dalla Corte di assise di appello di Lecce nel procedimento penale a carico di G. D., iscritta al n. 491 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1a serie speciale, dell'anno 2001. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.
punto 1
Ritenuto che la Corte di assise di appello di Lecce solleva, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter commi 2 e 3, lettera b) del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, nella parte in cui, verificandosi le condizioni previste dalla stessa norma, consente all'imputato di chiedere, ai fini previsti dall'art. 442, comma 2, del codice di procedura penale, che il giudizio sia immediatamente definito, anche quando la rinnovazione del dibattimento in appello sia stata disposta su richiesta del pubblico ministero; che a tal riguardo la Corte rimettente rileva come, essendo stata nella specie disposta la rinnovazione del dibattimento su richiesta del procuratore generale, l'accoglimento della domanda di rito abbreviato formulata dall'imputato impedirebbe l'assunzione della prova richiesta dalla controparte: sicché - deduce il giudice a quo - un istituto premiale, che però implica la rinuncia per l'imputato ad avvalersi delle facoltà processuali che gli spettano in dibattimento, finisce per risolversi in un "vantaggio", in quanto da esso deriva per l'altra parte la preclusione all'esercizio di un proprio potere. Conseguenza, questa, che la Corte rimettente reputa "aberrante", e tale da alterare "profondamente l'equilibrio processuale fra le parti e la posizione di parità prevista dall'art. 111, comma 2, della Costituzione"; che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
punto 2
Considerato che questa Corte, nella sentenza n. 115 del 2001, successiva alla pronuncia della ordinanza di rimessione, ha reputato non irragionevole ed in linea con il principio della parità tra le parti sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost., l'omessa previsione - quanto al giudizio abbreviato - di un potere di iniziativa probatoria del pubblico ministero, analogo a quello attribuito all'imputato che abbia presentato richiesta di rito abbreviato; che tali conclusioni valgono evidentemente ad escludere, a fortiori, qualsiasi dubbio di costituzionalità di una previsione che, come quella ora censurata, si limita a consentire in via transitoria la celebrazione del giudizio alternativo in grado di appello - ove sia stata disposta la rinnovazione della istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 del codice di rito - precludendo, in capo ad entrambe le parti processuali, esclusivamente la nuova attività probatoria, per di più non come dato normativo, ma come conseguenza "pratica" che deriva dalla natura stessa del rito; che, d'altra parte, sempre sul versante del giudizio abbreviato, questa Corte ha anche avuto modo di ribadire che il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato, giacché una diversità di trattamento può risultare giustificata, nei limiti della ragionevolezza - senz'altro non superati nella ipotesi di specie - sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia. Esigenze, dunque, fra le quali ben può essere annoverata anche quella di pervenire ad "una rapida e completa definizione dei processi" (v. ordinanza n. 421 del 2001); che, a proposito della specifica disposizione oggetto di impugnativa, questa Corte ha già avuto modo di sottolineare la ratio che sta al fondo della particolare ampiezza con la quale è stata prevista una sorta di "restituzione nel termine" per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, nel caso di reati punibili con la pena dell'ergastolo (v. ordinanza n. 99 del 2001): sicché, risultando conforme a Costituzione la iscrivibilità, in via transitoria, del rito alternativo anche nel giudizio di appello, restano per ciò solo dissolti i dubbi di legittimità relativi agli "effetti" (mancata rinnovazione della istruzione dibattimentale) che dalla celebrazione di quel rito conseguono; che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter commi 2 e 3, lettera b), del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di assise di appello di Lecce con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 marzo 2002. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Flick Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 21 marzo 2002. Il direttore della cancelleria:Di Paola

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