Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 21 gennaio 1965, causa 108/63 R
Epigrafe
Nella causa 108/63 promossa dalle
OFFICINE ELETTROMECCANICHE ING. A. MERLINI
S.r.l. in liquidazione, con sede in Torino, in persona del suo liquidatore, sig. Camillo Merlini, con gli avvocati Giorgio Conigliani c Andrea Cravera, entrambi del Foro di Torino, e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso l'avv. Georges Margue, rue A. Munchen 6,
ricorrente,
contro
L'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
rappresentata e difesa dal suo consulente giuridico dott. Italo Telchini, in qualità di agente, assistito dell'avv. Orio Giacchi del Foro di Milano,
e con domicilio eletto nei suoi uffici, Place de Metz 2, Lussemburgo,
convenuta,
causa avente ad oggetto
l'annullamento delle decisioni del 30 ottobre 1963 con cui l'Alta Autorità ha determinato l'imponibile di rottame d'acquisto della ricorrente e le ha ingiunto di versare i corrispondenti contributi di perequazione,
LA CORTE
composta dai Signori :
Ch. L. Hammes, Presidente,
A. M. Donner (relatore) e R. Lecourt, Presidenti di Sezione,
L. Delvaux, A. Trabucchi, giudici,
Avvocato generale: K. Roemer,
Cancelliere: A. van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti
paragrafo 1
Con decreto 23 febbraio 1957 il Tribunale di Torino ammetteva la ricorrente al concordato preventivo, il quale veniva omologato il 21 dicembre dello stesso anno; non essendo state osservate le scadenze fissate, con sentenza 20 febbraio 1960 lo stesso Tribunale pronunciava la risoluzione del concordato e al tempo stesso dichiarava fallita la ricorrente. Apertosi il relativo procedimento, la ricorrente proponeva un concordato alle seguenti condizioni: pagamento integrale delle spese giudiziali e di amministrazione del fallimento, come pure dei creditori privilegiati, e corresponsione del 40 % ai creditori chirografari. Con decreto 5 maggio 1961, il giudice delegato ordinava la comunicazione della proposta ai creditori: questi l'approvavano e il concordato veniva omologato dal Tribunale di Torino con sentenza 4 settembre 1961.
paragrafo 2
Nel periodo aprile 1954 — febbraio 1957 (data alla quale la Merlini cessò la sua attività siderurgica), la ricorrente aveva dichiarato l'acquisto di 25.763 t di rottame.
paragrafo 3
In via del tutto provvisoria, ai fini dell'ammissione al passivo, l'Alta Autorità, in base alle quantità dichiarate, calcolava in Lit. 102.649.693,75 l'importo dovuto dalla ricorrente per contributi di perequazione. Con sentenza del 10 maggio 1963, il Tribunale di Torino escludeva dalla massa fallimentare il credito dell'Alta Autorità «per difetto di certezza, di liquidità e di esigibilità».
paragrafo 4
Delle verifiche venivano intanto disposte sulla veridicità di tali dichiarazioni, in seguito alle quali l'Alta Autorità accertava che l'imponibile di rottame d'acquisto della Merlini per il periodo considerato era di 54.263 t (un primo accertamento, comunicato al curatore del fallimento in data 18 agosto 1961, valutava i consumi di rottame in 40.678 t). Tale accertamento, basato sul rapporto 950 kWh = 1 t di acciaio liquido prodotto, veniva comunicato al curatore del fallimento in data 4 luglio 1962. In base alle disposizioni in materia di perequazione in vigore nel 1962, il debito della ricorrente ammontava così a Lit. 238.700.861, secondo il calcolo contenuto nella decisione 25 luglio 1963. In seguito poi alla decisione 7/63 che fissava nuovi criteri di calcolo, la decisione del 25 luglio 1963 veniva revocata e il debito della Merlini veniva portato a Lit. 315.018.263.
paragrafo 5
Il risultato dei nuovi calcoli veniva portato a conoscenza della ricorrente con due decisioni del 30 ottobre 1963, notificate il 15 novembre 1963, di cui l'una fissa l'imponibile di rottame d'acquisto della Merlini e l'altra contiene l'ingiunzione di pagamento delle somme dovute. Il presente ricorso, introdotto il 20 dicembre 1963, è diretto contro dette decisioni individuali.
SENTENZA › IN FATTO › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
La ricorrente ha concluso che la Corte voglia :
paragrafo 2
«Previo, in via preliminare, ordine di sospensione, a sensi dell'articolo 39 del Trattato, dell'articolo 33, dell'Allegato II e del paragrafo I dell'articolo 83 del Regolamento, dell'esecuzione delle decisioni 30 ottobre 1963della cui impugnativa è caso;
Previa ammissione degli incombenti del caso, che verranno eventualmente proposti, vista la comparsa di risposta avversaria;
Annullare, a sensi dell'articolo 33 del Trattato, le decisioni 30/10/63 emesse a carico della Società conchiudente.
Porre le spese del presente giudizio a carico della parte resistente.
La convenuta ha concluso come segue :
Piaccia alla Corte Ecc.ma respingere il ricorso proposto il 14 dicembre 1963 dall'Impresa Officine Elettromeccaniche Ing. A. Merlini, Soc. a r.l. in liquidazione, con sede in Torino, ponendosi a carico della ricorrente le spese di causa.»
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
paragrafo 1
A sostegno delle sue conclusioni, la ricorrente fa valere i seguenti motivi :
paragrafo 2
violazione di legge nei confronti degli ordinamenti nazionali ;
diletto di motivazione;
preclusione a nuovi addebiti nel periodo in discussione per intervenuti autonomi accertamenti;
sviamento di potere.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sulla ricevibilità
paragrafo 1
a) La convenuta eccepisce l'irricevibilità dei seguenti motivi :
1. Violazione di legge nei confronti degli ordinamenti nazionali, non essendo esso compreso fra quelli contemplati nell'articolo 33 del Trattato, sul quale il presente ricorso è basato.
2. Preclusione a nuovi addebiti inerenti al periodo in discussione, non essendovi alcuna norma che possa essere opposta all'Alta Autorità per eccepirle una preclusione ad agire contro la ricorrente per il recupero dei contributi di perequazione.
La ricorrente non prende posizione sul fondamento di tali eccezioni.
b) La convenuta constata che uno degli avvocati della ricorrente, affermando di non aver potuto, per sopravvenute circostanze, rielaborare il memoriale preparato dalla Merlini e richiamandosi alla prossima scadenza del termine per il deposito della replica, ha inserito in quest'ultima detto memoriale, così come la Merlini l'ha redatto, apponendovi però la propria firma.
Secondo la convenuta, il memoriale in questione non è conforme a quanto dispongono gli articoli 17 dello Statuto della Corte e da 32 a 37 del Regolamento di procedura; essa esprime quindi delle riserve circa l'ammissibilità dei motivi in esso dedotti ed aggiunge che, per tale ragione, non intende rispondere punto per punto alle argomentazioni ivi contenute le quali sarebbero, quanto alla sostanza, in gran parte diverse dalla impostazione del ricorso.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › A — Violazione di legge nei confronti degli ordinamenti nazionali
paragrafo 1
La ricorrente fa presente che, con sentenza 4 settembre 1961, il Tribunale di Torino ha omologato il concordato fallimentare proposto dalla Merlini, in base al quale i creditori hanno diritto di ottenere il 40 % dei loro crediti e rileva come l'Alta Autorità, con le decisioni impugnate, si sia costituita un titolo esecutivo per l'intero proprio credito; essa avrebbe quindi adottato un provvedimento che è in palese contrasto con la legge fallimentare italiana. Né varrebbe affermare che l'Alta Autorità si sarebbe limitata e si limiterebbe in sede esecutiva a conseguire il 40 % del credito contenuto nella decisione impugnata: da una parte, il titolo è stato costituito dopo che il concordato è stato omologato, e dall'altra, l'articolo 4 della decisione impugnata afferma testualmente che essa costituisce titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 92 del Trattato.
paragrafo 2
Nel memoriale allegato alla replica la ricorrente osserva poi che il nuovo tasso di perequazione previsto dalla decisione 7/63 comprende, a differenza di quello indicato nella decisione 19/60, gli interessi a vario titolo portati a credito dell'onere di perequazione e maturati — almeno si presume — alla data del 31 marzo 1963. La decisione impugnata, calcolando l'importo del credito dell'Alta Autorità secondo il tasso previsto dalla decisione 7/63, viola quindi l'articolo 55 della legge fallimentare italiana, secondo cui, trattandosi di credito rivendicabile nei confronti d'impresa fallita, il calcolo degli interessi avrebbe dovuto essere escluso.
paragrafo 3
La convenuta oppone che il potere, attribuito all'Alta Autorità dal combinato disposto degli articoli 14, 15 e 92 del Trattato, di adottare decisioni aventi il carattere di titolo esecutivo, trova il suo parallelo nel potere dell'Amministrazione italiana di accertare, mediante ingiunzioni aventi forza esecutiva, le proprie pretese verso i privati. Come l'Amministrazione suddetta, così l'Alta Autorità poteva adottare un provvedimento per l'intero ammontare del suo credito, nessuna norma imponendole di ridurre il credito stesso al 40 %. L'Alta Autorità non intende affatto violare le condizioni fissate nel concordato: il recupero integrale del credito è del resto escluso dall'articolo 51 della legge fallimentare e la stessa decisione 7/63 contiene una apposita disposizione intesa a coprire i maggiori oneri derivanti dal mancato recupero integrale dei crediti per motivi analoghi a quelli fatti valere nella presente causa.
paragrafo 4
La convenuta sostiene infine che il motivo dedotto nel memoriale allegato alla replica è inammissibile, sia perché con esso si altera il petitum stesso del ricorso, in quanto si contesta la legittimità della decisione generale 7/61 che disciplina la materia degli interessi, sia perché esorbita dalla competenza della Corte il valutare la legittimità, rispetto all'ordinamento giuridico italiano, di una decisione dell'Alta Autorità. A norma dell'articolo 3 della decisione 7/61, gli interessi dovuti alle imprese creditrici sono posti a carico non già delle sole imprese debitrici, ma di tutte le imprese sottoposte al sistema e rappresentano un elemento del costo del meccanismo di perequazione al pari del costo di gestione.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › B — Difetto di motivazione
paragrafo 1
La ricorrente sostiene che le due decisioni del 30 ottobre 1963 sono motivate in modo insufficiente sia riguardo alla determinazione dell'imponibile di rottame, sia per la determinazione dei contributi dovuti, e che pertanto la ricorrente non è stata posta in grado di vagliare i conteggi fatti dall'Alta Autorità, di formulare i propri rilievi e di circoscrivere, eventualmente, l'ambito della contesa.
paragrafo 2
La convenuta, dopo aver rilevato che il motivo è esposto in modo impreciso, osserva che il sistema seguito nella redazione delle decisioni in esame è quello stesso usato in casi analoghi, e in particolare nelle decisioni impugnate nella causa 18/62, a proposito delle quali la Corte non ha constatato alcun difetto di motivazione. Tenuto conto degli ampi poteri riconosciuti all'Alta Autorità dall'articolo 47 del Trattato, e del conseguente obbligo delle imprese di fornire all'Alta Autorità gli elementi necessari all'assolvimento dei suoi compiti, l'accertamento d'ufficio trova il suo fondamento nella mancata produzione della documentazione contabile da parte della Merlini, così come risulta dal quarto, quinto e settimo «considerato» del provvedimento. Del resto, che quest'ultimo sia sufficientemente motivato è provato dal fatto che la ricorrente stessa ha perfettamente compreso l'iter logico seguito dall'Alta Autorità in sede di accertamento.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › C — Preclusione a nuovi addebiti inerenti al periodo in discussione
paragrafo 1
La ricorrente rileva anzitutto che l'Alta Autorità assunse in un primo, tempo, come imponibile dei contributi di perequazione, i quantitativi di rottame da essa dichiarati, per cui è da ritenersi che, stante il procedimento fallimentare in atto, l'Alta Autorità non poteva effettuare ulteriori controlli per mezzo dei propri ispettori. Controlli del genere, infatti, sarebbero stati leciti solo prima che la Merlini cessasse la propria attività siderurgica e venisse quindi a trovarsi, in sede fallimentare, nell'impossibilità di fornire gli elementi di verifica richiesti. Già per questo motivo sarebbero preclusi alla convenuta accertamenti basati su detti controlli. Inoltre, avendo fissato in 40.678 t l'imponibile di rottame, l'Alta Autorità non avrebbe avuto il diritto di aumentarlo a 54.263 t. Così pure sarebbe stato precluso all'Alta Autorità di aumentare il debito da circa 102 milioni a circa 315 milioni di lire, dopo più di sei anni dalla cessazione dell'attività siderurgica dell'impresa.
paragrafo 2
La convenuta ribatte che la provvisorietà degli accertamenti iniziali non è dovuta affatto a disordine amministrativo in seno all'Alta Autorità, ma alla circostanza che tali accertamenti erano fondati sui quantitativi dichiarati dalla Merlini e sulle aliquote in vigore al momento in cui occorreva con urgenza insinuare il credito nella massa fallimentare della ricorrente. Gli accertamenti effettuati prima della risoluzione di tutti i problemi posti dalla liquidazione del sistema di perequazione non potrebbero quindi essere considerati come definitivi. La Corte avrebbe affermato che detti accertamenti hanno carattere puramente provvisorio, in attesa della liquidazione finale.
paragrafo 3
La convenuta si richiama, quindi, al principio basilare del sistema di perequazione e alla giurisprudenza della Corte, per dimostrare la liceità di accertamenti ulteriori. Nessuna discriminazione sarebbe stata perciò commessa nei riguardi della Merlini, la quale sarebbe venuta a trovarsi nella identica situazione delle altre imprese che hanno dichiarato consumi di rottame inferiori al reale e che, in occasione dei controlli del 1958, hanno dichiarato di non possedere la documentazione contabile relativa agli acquisti di rottame. L'Alta Autorità, dopo aver con un primo accertamento corretto le dichiarazioni, sarebbe stata costretta ad accertare d'ufficio il consumo, anche mediante estrapolazione, procedimento che è stato riconosciuto legittimo dalla Corte stessa. Lo scarto esistente fra i tassi fissati dalle decisioni 19/60 e, rispettivamente, 7/63 sarebbe tutt'altro che ingiustificato. Gli oneri per spese di gestione e di controllo considerati nella decisione 19-60 riguardano infatti solo le spese sostenute dalla Cassa di Bruxelles, alle quali si devono aggiungere gli oneri per spese di gestione della Cassa di Lussemburgo, di cui alla decisione 20/60 che dev'essere nota alla ricorrente. A tali somme si sono poi aggiunte quelle sborsate per lo stesso motivo, nei tre anni intercorsi tra il computo dei tassi delle decisioni 19/60 e 20/60 e quello di cui alla decisione 7/63.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › D — Sviamento di potere › 1. Errore nella determinazione dell'imponibile di rottame
paragrafo 1
La ricorrente assume in primo luogo che le maggiorazioni apportate dall'Alta Autorità alle dichiarazioni di consumo di rottame sono del tutto arbitrarie e si concretano in uno sviamento di potere. Qualsiasi accertamento d'ufficio o valutazione provvisoria dev'essere disciplinata da norme atte ad evitare ogni arbitrio, principio questo che nella specie sarebbe stato violato. Nella sentenza 18-62 la Corte avrebbe ammesso come criterio di calcolo il rapporto consumo di energia elettrica/rottame impiegato soltanto perché mancavano altri punti di riferimento, essendo stati assertivamente distrutti i documenti contabili. La Merlini, che ha presentato regolarmente le sue dichiarazioni e non ha distrutto alcun documento, non potrebbe quindi essere oggetto di un metodo di valutazione che presuppone la mancanza di documenti giustificativi ed è destinato a cedere di fronte a contestazioni documentabili.
paragrafo 2
In secondo luogo, la fonte stessa da cui l'Alta Autorità ha tratto le cifre relative ai consumi dell'energia elettrica (41.086.060 kWh) non sarebbe stata resa nota alla ricorrente. Da un lato, infatti, sarebbe impossibile supporre che l'Alta Autorità abbia desunti i dati relativi all'energia elettrica consumata dai moduli «Consumi B» rimessi alla ISA, perché nella decisione impugnata essa accenna ad accertamenti compiuti da «ispettori dell'Alta Autorità»; dall'altro, i suddetti ispettori non possono aver desunto questi dati riguardanti il periodo agosto 1954-novembre 1956 (cioè 28 mesi) dai moduli «Consumi B», che si trovavano presso la Merlini, sia perché detti moduli furono adottati più tardi, sia perché gli unici moduli rimessi dall'impresa all'Alta Autorità si riferiscono a un diverso periodo di tempo (gennaio 1955-aprile 1956, cioé 16 mesi) e a un diverso consumo (23.654.000 kWh).
paragrafo 3
Il criterio di calcolo astratto e teorico adottato dall'Alta Autorità (parametro energia elettrica/rottame impiegato) non terrebbe conto alcuno della irregolarità del ritmo produttivo, mese per mese, ma si limiterebbe a suddividere fittizialmente per il numero di mesi dell'intero periodo considerato una cifra globale. Anche ammettendo che siano esatti i consumi di energia elettrica accertati dall'Alta Autorità per il periodo agosto 1954-novembre 1956, e che sia corretto il rapporto 950 kWh/1 t di acciaio liquido prodotto, le quantità di rottame consumate dalla Merlini sarebbero tuttavia inferiori a quelle constatate dall'Alta Autorità; gran parte dell'energia elettrica sarebbe stata infatti impiegata per la produzione di apparecchi elettrici, per i getti, per far funzionare un impianto di estrazione sabbia e per i forni di riscaldo, di ricottura o di asciugatura anime o forme, tutti alimentati elettricamente. Durante il periodo in discussione l'impresa avrebbe prodotto ferro silicio per uso proprio consumando notevoli quantità di energia elettrica e per un certo periodo di tempo, essendo cessata la fornitura di elettricità da parte della società erogatrice per il dissesto che andava delineandosi nella Merlini, il suo forno maggiore sarebbe stato concesso in locazione alla società S.A.C.S. Ogni precisazione al riguardo avrebbe potuto essere fornita tempestivamente all'Alta Autorità se quest'ultima avesse posto la ricorrente in grado di conoscere i dati emergenti dalle decisioni impugnate.
paragrafo 4
La convenuta, per giustificare le maggiorazioni apportate alle dichiarazioni della Merlini, si richiama alla sentenza della Corte nella causa 18/62, e più precisamente alle parti di essa che si pronunciano sulla legittimità del calcolo induttivo applicato dall'Alta Autorità (parametro energia elettrica consumata/rottame impiegato) e sulle conseguenze dell'inadempimento, da parte delle imprese, dell'articolo 47 del Trattato. In occasione delle verifiche disposte nel settembre 1958, la Merlini non avrebbe dato seguito alla richiesta di documenti che permettessero di accertare la corrispondenza tra i consumi di rottame denunciati e quelli effettivi (richiesta, peraltro, che non andava oltre quanto prevede l'articolo 2214 cod. civ. it.) ; gli accertamenti d'ufficio effettuati dall'Alta Autorità sarebbero quindi pienamente giustificati.
paragrafo 5
L'Alta Autorità avrebbe informato l'impresa dell'esito delle verifiche e della necessità di procedere ad un calcolo basato sul consumo di energia elettrica. Alla lettera del 18.8.61 cui erano allegati i dati relativi al calcolo effettuato, facevano seguito la lettera del 14.2.62, contenente ulteriori precisazioni, e quella del 4.7.62, con gli elementi posti a base della decisione impugnata. A tali comunicazioni, tutte rivolte al curatore del fallimento (che, secondo la legge italiana, amministra il patrimonio fallimentare) l'impresa non avrebbe affatto reagito. Non sussisterebbe quindi la prova di uno sviamento di potere commesso nei confronti della ricorrente, né in relazione alla decisione 13/58, né, a fortiori, in relazione alla decisione individuale 30.10.63.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › D — Sviamento di potere › 2. Errore nella determinazione del tasso di perequazione da applicarsi
paragrafo 1
Dopo aver precisato che le imprese di grandi dimensioni economiche erano in grado di rifornirsi meglio di ogni altra presso i paesi terzi, per l'acquisto di rottame — dato che gli acquisti all'estero dovevano essere fatti con pagamenti anticipati e presupponevano la disponibilità per l'acquirente di un parco doganale — la ricorrente afferma che dette imprese avevano ovviamente interesse a compilare le loro dichiarazioni in modo tale da trarre il massimo vantaggio dal rimborso delle spese relative a tali acquisti, con la conseguenza che le imprese più modeste, costrette a rifornirsi sul mercato interno, venivano a subire une vera sperequazione. Solo violando il divieto di posizioni dominanti si sarebbe potuto determinare un contributo di perequazione elevato come quello indicato dagli ultimi conteggi. Nella replica essa svolge varie considerazioni tecniche e si adopera, basandosi su un certo numero di dati materiali, ad illustrare il modo in cui le grandi imprese avrebbero cercato di trarre dal sistema di perequazione il massimo vantaggio a scapito delle piccole imprese (dichiarazione di prezzi interni inferiori a quelli reali, allo scopo di mantenere a livelli minimi i prezzi di perequazione).
paragrafo 2
La convenuta fa anzitutto osservare che l'onere posto a carico di ciascuna impresa è in diretta proporzione con il consumo di rottame e quindi con la rispettiva capacità economica e produttiva. Secondariamente, sarebbe inesatto affermare che solo le imprese di grandi dimensioni economiche erano in grado di rifornirsi di rottame importato da paesi terzi; parecchie altre imprese italiane, anche d'importanza minore della Merlini, avrebbero chiesto ed ottenuto ingenti quantitativi di tale rottame, coprendo fino al 50 % del loro fabbisogno totale. La ricorrente non avrebbe potuto rifornirsi sul mercato dei paesi terzi per l'indisponibilità di fondi necessari e per l'impossibilità di ottenere fidi bancari.
paragrafo 3
Il rilievo secondo il quale le grandi imprese avrebbero ottenuto condizioni di favore nei loro acquisti di rottame sul mercato estero, oltre ad essere gratuito, non terrebbe conto del fatto che l'Alta Autorità non dispone di alcun potere per disciplinare la concorrenza in materia, dal momento che i fornitori di rottame nei paesi terzi non sono imprese sottoposte alla C.E.C.A. I documenti prodotti dalla 'ricorrente, infine, non sarebbero atti a provare l'assunto secondo cui il prezzo medio ponderato del rottame acquistato all'interno sarebbe stato mal calcolato dall'Alta Autorità.
SENTENZA › IN FATTO › IV — Il procedimento
paragrafo 1
La fase scritta si è svolta ritualmente.
paragrafo 2
Avendo la Corte — su relazione del giudice relatore e sentito l'avvocato generale — invitato le parti a fornire determinati mezzi di prova in ordine a talune circostanze di fatto, la ricorrente e la convenuta hanno depositato una nota di risposta il 13 e, rispettivamente, il 15 luglio 1964. Il 28 settembre 1964 la convenuta ha inoltre depositato osservazioni scritte relative ai documenti prodotti dalla ricorrente con la nota di cui sopra. Nel corso della discussione orale la Corte ha rivolto alle parti altre domande.
paragrafo 3
Nelle conclusioni presentate il 2 dicembre 1964 l'avvocato generale ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese.
SENTENZA › IN DIRITTO › Sulla ricevibilità
paragrafo 1
Il ricorso è stato proposto nelle forme e nei termini prescritti.
paragrafo 2
In esso la ricorrente ha chiesto alla Corte di sospendere l'esecuzione delle decisioni impugnate; tuttavia ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 83 del Regolamento di procedura l'istanza di sospensione dell'esecuzione va proposta con atto separato; pertanto nella specie, l'istanza di sospensione va dichiarata irricevibile.
paragrafo 3
Nella controreplica la convenuta si oppone a che siano acquisiti alla causa taluni scritti che la ricorrente ha prodotto quale replica; trattasi di una memoria presentata in allegato la quale, per ammissione dell'avvocato, è stata redatta dalla stessa cliente e che esorbita dall'ambito processuale delimitato dal ricorso e dal controricorso in quanto fa valere nuovi argomenti e nuovi mezzi; il disposto dell'articolo 20 dello Statuto della Corte di Giustizia allegato al Trattato C.E.C.A. e degli articoli 37 e seguenti del Regolamento di procedura osta a riconoscere alla menzionata memoria gli effetti di una replica.
SENTENZA › IN DIRITTO › Sui mezzi fatti valere › 1. Violazione di norme giuridiche nei confronti degli ordinamenti nazionali
paragrafo 1
La ricorrente impugna le decisioni di cui trattasi per violazione di norme giuridiche nei confronti di un ordinamento nazionale e precisamente della legge fallimentare italiana in quanto, con tali decisioni, l'Alta Autorità si sarebbe costituita un titolo esecutivo per l'intero importo del suo credito.
paragrafo 2
La convenuta eccepisce che tale mezzo e inammissibile in quanto l'articolo 33 del Trattato, sul quale il ricorso si basa, prevede unicamente il mezzo di violazione del Trattato o di norme giuridiche relative alla sua applicazione; che d'altronde l'aver fissato, ai sensi dell'articolo 92 del Trattato, l'intero importo dovuto non escluderebbe affatto che, procedendo all'effettiva esecuzione, l'Alta Autorità sia soggetta ai limiti ed alle condizioni del concordato, omologato a norma del diritto nazionale applicabile, e riduca il credito alla percentuale stabilita dal concordato; tale fissazione rappresenterebbe invece la premessa necessaria per il calcolo della percentuale ammessa.
paragrafo 3
Ad avviso della Corte l'osservanza delle norme nazionali in materia di riscossione esecutiva di crediti in caso di fallimento va eventualmente ottenuta non già mediante il ricorso previsto dall'articolo 33 ma sulla base dello stesso articolo 92 del Trattato; infatti, il secondo comma del citato articolo è stato chiarito dalle disposizioni più minute ma sostanzialmente identiche contenute nei Trattati di Roma, e precisamente l'articolo 192 del Trattato CE.E. e l'articolo 164 del Trattato CE.E.A., i quali, nella loro ultima parte, demandano il controllo della regolarità degli atti esecutivi alla competenza dei Fori nazionali. Così, richiamandosi all'articolo 92 del Trattato sarà possibile alla ricorrente di tutelare i diritti che le derivano dall'ordinamento nazionale per quanto ha tratto alle condizioni cui è soggetta la riscossione in via esecutiva del credito in questione.
paragrafo 4
Il presente mezzo e pertanto inammissibile.
SENTENZA › IN DIRITTO › Sui mezzi fatti valere › 2. Difetto di motivazione
paragrafo 1
La ricorrente lamenta che le due decisioni del 30 ottobre 1963 sono inadeguatamente motivate per quanto attiene alla determinazione dei quantitativi di rottame assertivamente consumati ed altresì alla fissazione del tasso dei contributi.
paragrafo 2
Dalle menzionate decisioni si ricavano tuttavia in modo chiaro e pertinente i dati sui quali esse si fondano; inoltre le informazioni cui le decisioni si richiamano sono state preventivamente comunicate alla ricorrente mediante le lettere di data 18 agosto 1961, 14 febbraio 1962 e 4 luglio 1962, lettere che la ricorrente non contesta esserle pervenute e di cui del resto fa parola nel suo ricorso.
paragrafo 3
Il presente mezzo va pertanto respinto.
SENTENZA › IN DIRITTO › Sui mezzi fatti valere › 3. Preclusione ad ulteriori addebiti dopo nuovi accertamenti
paragrafo 1
La ricorrente assume che all'Alta -Autorità era precluso far procedere a verifiche e controlli nel settembre 1958, ossia dopo che l'impresa era stata dichiarata fallita ed aveva cessato la sua attività; che sarebbe per di più precluso all'Alta Autorità di fissare l'importo totale dei contributi dovuti in quanto aveva precedentemente stabilito un importo minore.
paragrafo 2
La convenuta contesta l'ammissibilità di tale mezzo assumendo che non vi è alcuna norma giuridica che precluda di agire per il recupero degli importi dovuti per la perequazione; tuttavia la circostanza che una regola siffatta non si ritrovi nel diritto scritto non basta ad escludere che una norma del genere esista e pertanto non è il caso di ritenere questo mezzo inammissibile di primo acchito e di disattenderlo, ma giova esaminare gli argomenti della ricorrente.
paragrafo 3
Sul primo argomento dedotto a sostegno la Corte osserva che nulla prova che i poteri di verifica e di controllo che l'Alta Autorità detiene ed esercita nei confronti delle imprese si estinguano nel momento in cui queste cessano ogni attività: è invece evidente che tali poteri permangono nei limiti in cui si tratta di normali verifiche e controlli riguardanti detta attività; lo stesso vale in caso di fallimento e d'altronde sarebbe vano pretendere che l'Alta Autorità avrebbe esercitato tali poteri nei confronti della ricorrente con eccessivo ritardo; infatti, i controlli di cui trattasi furono effettuati nel settembre 1958, ossia due mesi dopo la pubblicazione della decisione 13/58 con la quale l'Alta Autorità aveva riassunto l'esercizio dei poteri illegittimamente delegati agli organi del meccanismo di perequazione.
paragrafo 4
A torto ritiene la ricorrente che la menzionata decisione avrebbe retroattivamente ripristinato il meccanismo di perequazione ciò che, a suo avviso, sarebbe giuridicamente impossibile nei confronti di un'impresa che aveva cessato nel frattempo la sua produzione.
paragrafo 5
A tal proposito la Corte osserva che la sentenza 9-56 (Meroni c/o Alta Autorità) ha dichiarato illegittima la precedente disciplina della perequazione solo per quanto attiene alla delega di poteri che vi era prevista, senza incidere sulle norme materiali relative alle modalità del meccanismo ad agli obblighi delle imprese; in tal modo la decisione 13/58 non ha creato nuovi obblighi ma si è limitata a riorganizzare l'esercizio dei poteri necessari per il buon andamento del meccanismo e pertanto anche se i controlli di cui trattasi fossero stati effettuati in epoca anteriore, ad essi avrebbero presumibilmente preceduto gli organi del menzionato meccanismo e quindi per poter essere legittimi essi avrebbero dovuto essere reiterati dall'Alta Autorità successivamente all'adozione della decisione 13/58.
paragrafo 6
Questa censura va pertanto respinta.
paragrafo 7
Per quanto riguarda il secondo argomento fatto valere a sostegno del mezzo, la Corte osserva che dalla natura del meccanismo di perequazione emerge che la fissazione dei contributi rimane sostanzialmente provvisoria sino alla definitiva chiusura dei conti e che solo in tale momento sarà possibile stabilire definitivamente sia il totale delle spese di gestione del meccanismo, sia le quote di ciascuna delle imprese soggette al meccanismo stesso. Pertanto l'aver comunicato taluni importi dovuti per la perequazione non preclude all'Alta Autorità di riesaminarne l'ammontare; è pacifico che nel passivo del fallimento è stato insinuato in via del tutto provvisoria un credito di 102.649.693,75 lire.
paragrafo 8
Stando così le cose nemmeno la seconda censura appare fondata.
SENTENZA › IN DIRITTO › Sui mezzi fatti valere › 4. Sviamento di potere
paragrafo 1
a) La ricorrente contesta anzitutto che nella specie l'Alta Autorità abbia diritto di procedere a una valutazione d'ufficio; che secondo l'articolo 13 della decisione 16/58 l'Alta Autorità ha facoltà di rettificare le dichiarazioni per le quali non può essere fornita valida giustificazione.
A tal proposito la Corte osserva che è pacifico il fatto che all'atto delle verifiche effettuate nel settembre 1958 la Società Merlini non ha potuto fornire i documenti necessari a giustificare le sue precedenti dichiarazioni; questa censura pertanto va disattesa.
b) In mancanza di documenti giustificativi la convenuta ha basato la sua valutazione d'ufficio sul consumo di energia elettrica destinato alla produzione e sulla capacità dei forni dell'impresa; nella fase scritta la ricorrente si è limitata ad affermare che i dati presi per base nelle decisioni impugnate erano inesatti sia per il consumo di energia elettrica, sia per il rapporto tra questo e l'impiego di rottame, ma si è astenuta dall'indicare qualsiasi prova a sostegno delle sue affermazioni; fu solo in risposta alle reiterate domande rivoltele dalla Corte che la ricorrente ha finalmente prodotto un registro incompleto e in parte strappato denominato «Registro lettura contatori» per tentare di dimostrare che una parte notevole dell'energia elettrica consumata fu impiegata a scopi diversi dalla produzione di acciaio liquido. Essa ha nel contempo prodotto la copia di un contratto con il quale ha dato in affitto, dal 20 ottobre 1956, ad un'altra impresa un grande forno e ciò nell'intento di dimostrare che una parte dell'energia elettrica consumata è stata impiegata da terzi; tuttavia le quantità di energia elettrica consumata segnate nel registro appaiono, nel loro complesso, conformi a quelle cui si riferiscono le decisioni impugnate e sinanco maggiori; l'affermazione che tali quantità non corrispondono a quanto fu effettivamente utilizzato per la produzione di acciaio liquido è contraddetta da ciò che la ricorrente stessa ha indicato nei questionari «Consumo B» relativi al consumo di energia elettrica destinata alla produzione siderurgica, inviati alla «Industrie siderurgiche associate» (I.S.A.) di Milano e sui quali l'Alta Autorità ha in parte basato la sua valutazione; la ricorrente ha spiegato tale contraddizione affermando che era incorsa in un errore nel riempire i questionari ma non ha potuto fornire alcun elemento atto a dimostrare la fondatezza di tale assunto. È inoltre pacifico che la quantità di rottame, valutata dalla convenuta sulla base dell'energia elettrica fornita, corrisponde alla capacità dei piccoli forni dell'impresa, escludendo il grande forno di cui si è detto, ed inoltre che all'atto delle verifiche effettuate nel settembre 1958 i rappresentanti dell'Alta Autorità furono avvisati che il grande forno non sarebbe mai stato in funzione, ciò che li ha indotti a non tenerne conto nei loro calcoli sulla capacità produttiva dell'impresa. Avendo la Corte chiesto l'esibizione sia dei conteggi sul consumo di elettricità fatti con il contraente, sia dei documenti relativi al pagamento del noleggio — il quale secondo il contratto doveva venir calcolato in funzione dell'uso del forno grande — la ricorrente non è stata in grado di fornire tali documenti probatori.
Questa censura va quindi disattesa.
c) La. ricorrente lamenta l'eccessiva onerosità dei tassi di perequazione adottati per il periodo 1954/1957 ed assume che l'aumento da lire 1,65 per chilogrammo di rottame d'acquisto, nel marzo 1954, a lire 12 il chilogrammo, nel marzo 1957, può essere spiegato soltanto mediante gli errori commessi dal meccanismo di perequazione cui l'Alta Autorità avrebbe dovuto ovviare.
A tal proposito la Corte osserva che siffatta affermazione non basta a far ritenere illegittimo il tasso tanto più che la convenuta spiega che non si è trattato di un aumento permanente del tasso, ma che questo è salito e sceso a seconda delle oscillazioni del prezzo del rottame sul mercato mondiale.
Tale censura va quindi disattesa.
d) Si fa infine carico alla convenuta di non aver tenuto conto dell'agire dei grandi complessi siderurgici che avevano interesse di rifornirsi di rottame sul mercato mondiale, agire in esito al quale i dati relativi al mercato interno sarebbero stati falsati.
Nessuna prova la ricorrente ha fornito a sostegno di tale assunto e pertanto nemmeno questa censura può essere accolta.
Il mezzo d'impugnazione fatto valere dalla ricorrente, qui esaminato, dev'essere disatteso ed il ricorso va respinto in quanto infondato.
SENTENZA › IN DIRITTO › Sulle spese
paragrafo 1
Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 2, primo comma del Regolamento di procedura, la parte soccombente va condannata alle spese ove ne sia fatta richiesta; le spese del presente procedimento vanno pertanto poste a carico della parte ricorrente.
Dispositivo
Letti gli atti di causa,
Sentita la relazione del giudice relatore,
Sentite le deduzioni orali delle parti,
Sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
Visti gli articoli 33, 36, 53 e 92 e l'Allegato II del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,
Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia allegato al Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e in ispecie l'articolo 20,
Visto il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, e in ispecie gli articoli da 37 a 45 e 69,
LA CORTE
respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :
1) Il ricorso 108/63 è respinto in quanto infondato.
2) Le spese di causa sono poste a carico della ricorrente.
Firme
Così deciso a Lussemburgo, il 21 gennaio 1965.
Hammes
Donner
Lecourt
Delvaux
Trabucchi
Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 21 gennaio 1965.
Il Cancelliere
A. Van Houtte
Il Presidente
Ch. L. Hammes